Art. 182 c.c.Amministrazione affidata ad uno solo dei coniugi

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[1]Se la dote o parte di essa consiste in una somma di danaro o in cose mobili stimate nell'atto della costituzione, il marito ne acquista la proprieta' e diviene debitore della somma o del prezzo attribuito alle cose mobili, salvo che la stima di queste sia fatta con la dichiarazione che non v'e' trasferimento di proprieta'.

[2]Se la dote o parte di essa consiste in beni immobili, la stima non ne trasferisce la proprieta' al marito senza un'espressa dichiarazione.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art182 · fonte su Normattiva