Art. 182 c.c. — Amministrazione affidata ad uno solo dei coniugi
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[1]Se la dote o parte di essa consiste in una somma di danaro o in cose mobili stimate nell'atto della costituzione, il marito ne acquista la proprieta' e diviene debitore della somma o del prezzo attribuito alle cose mobili, salvo che la stima di queste sia fatta con la dichiarazione che non v'e' trasferimento di proprieta'.
[2]Se la dote o parte di essa consiste in beni immobili, la stima non ne trasferisce la proprieta' al marito senza un'espressa dichiarazione.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975 · versione 0 su Normattiva