Art. 1836 c.c.Legittimazione del possessore

[1]Se il libretto di deposito e' pagabile al portatore, la banca che senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del possessore e' liberata, anche se questi non e' il depositante.

[2]La stessa disposizione si applica nel caso in cui il libretto di deposito pagabile al portatore sia intestato al nome di una determinata persona o in altro modo contrassegnato.

[3]Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1836 · fonte su Normattiva