Art. 1836 c.c. — Legittimazione del possessore
[1]Se il libretto di deposito e' pagabile al portatore, la banca che senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del possessore e' liberata, anche se questi non e' il depositante.
[2]La stessa disposizione si applica nel caso in cui il libretto di deposito pagabile al portatore sia intestato al nome di una determinata persona o in altro modo contrassegnato.
[3]Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva