Art. 1837 c.c.

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 aprile 1942 al 10 marzo 1975. Leggi il testo vigente →

[1]Il minore che ha compiuto diciotto anni puo' validamente effettuare depositi a risparmio e fare prelevamenti sui medesimi, salva l'opposizione del suo legale rappresentante.

[2]Il libretto di deposito a risparmio rilasciato al minore deve essere nominativo.

[3]Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 10 marzo 1975 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1837 · fonte su Normattiva