Art. 1837 c.c.
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[1]Il minore che ha compiuto diciotto anni puo' validamente effettuare depositi a risparmio e fare prelevamenti sui medesimi, salva l'opposizione del suo legale rappresentante.
[2]Il libretto di deposito a risparmio rilasciato al minore deve essere nominativo.
[3]Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 10 marzo 1975 · versione 0 su Normattiva