Art. 184 c.c.Atti compiuti senza il necessario consenso

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[1]Quando la moglie conserva la proprieta' dei beni dotali, il marito da solo ne ha l'amministrazione durante il matrimonio e ha diritto di riscuoterne i frutti.

[2]Tuttavia puo' convenirsi, nel contratto di matrimonio o nell'atto di costituzione di dote fatto durante il matrimonio, che la moglie riceva annualmente una parte delle rendite dotali per le sue minute spese e pei bisogni della sua persona.

[3]Il marito ha facolta' di agire contro i debitori e i possessori della dote, di esigere la restituzione dei capitali e di far valere ogni altro diritto relativo ai beni dotali.

[4]Quando pero' la controversia ha per oggetto il diritto spettante alla moglie sui beni stessi, il giudizio deve svolgersi anche in contraddittorio della moglie.

[5]Gli atti esecutivi sui beni dotali devono farsi in confronto di entrambi i coniugi.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art184 · fonte su Normattiva