Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
FAMIGLIA - REGIME PATRIMONIALE - COMUNIONE LEGALE DEI BENI - ATTI DI DISPOSIZIONE COMPIUTI DA UN CONIUGE SENZA IL CONSENSO DELL'ALTRO - ANNULLABILITA' (IN LUOGO DI INEFFICACIA) - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - COD. CIV., ART. 184, COMMA PRIMO. - COST., ART. 3.
Diversamente da quanto avviene nella comunione ordinaria, la mancanza del consenso di uno dei coniugi all'alienazione di un bene immobile (o mobile registrato) in comunione legale non da` luogo ad un acquisto a non domino ma ad un acquisto a domino in base a titolo viziato. Ne consegue che la prevista annullabilita` dell'atto non costituisce deroga al generale principio di inefficacia degli atti di disposizione posti in essere da alienante non legittimato e, dunque, non contrasta con l'art. 3 Cost. (Non fondatezza, in riferimento al parametro citato, della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 184, comma primo, cod. civ., nella parte in cui prevede l'annullabilita` anziche` l'inefficacia dell'atto).
FAMIGLIA - REGIME PATRIMONIALE - COMUNIONE LEGALE DEI BENI - ATTI DI DISPOSIZIONE COMPIUTI DA UN CONIUGE SENZA IL CONSENSO DELL'ALTRO - ANNULLABILITA' (IN LUOGO DI INEFFICACIA) - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - COD. CIV., ART. 184, COMMA PRIMO. - COST., ARTT. 24, COMMA PRIMO, 29, COMMA SECONDO, 42, COMMA SECONDO.
L'art. 184, comma primo, cod. civ. - stabilendo l'annullabilita`, anziche` l'inefficacia, degli atti relativi a beni immobili o mobili registrati, compiuti da un coniuge senza il necessario consenso dell'altro - non lede, ma anzi protegge, il diritto di proprieta` del coniuge pretermesso e l'interesse della famiglia cui sono destinati i beni della comunione, non viola l'eguaglianza dei coniugi, e - in quanto norma di diritto sostanziale - neppure incide sul diritto di difesa del coniuge pretermesso. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 184, comma primo, cit., in riferimento agli artt. 24, comma primo, 29, comma secondo, e 42, comma secondo, Cost.).
FAMIGLIA - REGIME PATRIMONIALE - COMUNIONE LEGALE DEI BENI - ATTI DI DISPOSIZIONE COMPIUTI DA UN CONIUGE SENZA IL CONSENSO DELL'ALTRO - AZIONE DI ANNULLAMENTO DA PARTE DEL CONIUGE PRETERMESSO - PRESCRIZIONE - TERMINE DI UN ANNO DALLA TRASCRIZIONE DELL'ATTO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - COD. CIV., ART. 184, COMMA SECONDO. - COST., ART. 24, COMMA PRIMO.
Il termine breve di prescrizione entro cui puo` esercitarsi l'azione di annullamento degli atti di alienazione di un bene immobile in comunione legale compiuti da un coniuge senza il consenso dell'altro, realizza un bilanciamento fra opposti interessi - del coniuge pretermesso alla conservazione del suo diritto, dei terzi alla sicurezza del traffico giuridico - senza ledere il diritto di difesa del coniuge stesso, al quale e` lasciato un lasso di tempo sufficientemente ampio per impugnare l'alienazione ed e` imposto un onere (eseguire periodiche ispezioni nei registri immobiliari) fastidioso ma non eccessivamente gravoso. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 24, comma primo, Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 184, comma primo, cod. civ., nella parte in cui fissa, per l'azione di annullamento, il termine di un anno dalla trascrizione dell'atto).
FAMIGLIA - BENI DOTALI - POTERI DI AMMINISTRAZIONE - ASSERITA SPEREQUAZIONE IN DANNO DELLA MOGLIE - RICHIESTA ALLA CORTE DI INTRODURRE CON SENTENZA ADDITIVA UNA DISTRIBUZIONE PIU' EQUA - PLURALITA' DI SOLUZIONI POSSIBILI - DISCREZIONALITA' LEGISLATIVA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Quando, in relazione alla questione sollevata, non e' configurabile una sola soluzione - e quindi una soluzione obbligata -, ma piu' soluzioni, la sentenza additiva che ne adottasse una invaderebbe un ambito riservato alla discrezionalita' insindacabile del legislatore. Nella fattispecie si chiede alla Corte un intervento additivo che operi una piu' equa distribuzione tra i coniugi dei poteri di amministrazione dei beni dotali, ma la soluzione (ipotizzata dal giudice a quo) della pura e semplice estensione alla dote della struttura propria di altri regimi patrimoniali non si presenta come obbligata, ben potendo darsene altre conformi alla Costituzione, come quella di conferire alla moglie poteri di opposizione agli atti di amministrazione compiuti dal marito. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento al'art. 29, secondo comma, Cost., degli artt. 184 cod. civ., nel testo anteriore alla riforma del diritto di famiglia, e 227 della legge 19 maggio 1975, n. 151).
Riguarda ancheart. 227 legge 151/1975