Art. 2683 c.c.Beni per i quali e' disposta la pubblicita'

Devono essere resi pubblici col mezzo della trascrizione, osservate le altre forme di pubblicita' stabilite dalla legge, gli atti menzionati negli articoli seguenti, quando hanno per oggetto:

  • 1)le navi e i galleggianti iscritti nei registri indicati dal codice della navigazione;
  • 2)gli aeromobili iscritti nei registri indicati dallo stesso codice;
  • 3)gli autoveicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2683 · fonte su Normattiva