Sentenza n. 311/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 17/03/1988 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 184, primo e
secondo comma, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 14
gennaio 1987 dal Tribunale di Bari nel procedimento civile vertente
tra Bitetto Giuseppe e Zenzola Isabella, iscritta al n. 271 del
registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 30, prima serie speciale, dell'anno 1987;
Visto l'atto di costituzione di Zenzola Isabella;
Udito nell'udienza pubblica del 9 febbraio 1988 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Udito l'avv. Benito Marrone per Zenzola Isabella.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza del 14 gennaio 1987 il Tribunale di Bari ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 184,
primo comma, cod.civ. per contrasto con gli artt. 3, 24, primo comma,
29, secondo comma, e 42, secondo comma, Cost., e dell'art. 184,
secondo comma, per contrasto con l'art. 24, primo comma, Cost.
Nell'ambito della disciplina della comunione legale dei beni tra i
coniugi l'art. 184, primo comma, dispone che "gli atti compiuti da un
coniuge senza il necessario consenso dell'altro coniuge e da questo
non convalidati sono annullabili se riguardano beni immobili o beni
mobili elencati nell'art. 2683". La norma si riferisce agli atti
previsti dall'art. 180, secondo comma, e più precisamente agli atti
di disposizione di beni della comunione, cioè alienazioni oppure
negozi costitutivi di diritti reali o di diritti personali di
godimento.
Al giudice a quo la norma "non appare inserita razionalmente nel
sistema". A suo avviso la deroga al principio di inefficacia degli
atti di disposizione compiuti dal non dominus, "ispirata soltanto
alla tutela dei terzi", si pone "in contrasto con l'art. 42, secondo
comma, Cost., perché indebolisce il diritto di proprietà del
coniuge sul bene comune a scapito della famiglia e quindi con
pregiudizio della funzione sociale della proprietà"; offende l'art.
29, secondo comma, risultandone "praticamente violata la dignità
giuridica del coniuge il cui consenso è stato pretermesso", nonché
l'art. 24, "in quanto non appare giustificata né razionale la
compressione del diritto di difesa derivante dall'avere sanzionato
con l'annullabilità, con una misura cioè molto meno grave, una
situazione che sarebbe stato in linea coi principi generali
sanzionare con l'inefficacia".
Finalmente la norma denunziata è ritenuta non conforme all'art.
3, sembrando "ingiustificata la diversità di trattamento della
comunione legale rispetto alla comunione ordinaria, nonché dei
coniugi tra loro, in quanto il coniuge il cui consenso sia stato
pretermesso patisce un trattamento deteriore rispetto all'altro che
abbia disposto del bene comune violando i suoi diritti".
2. - I dubbi di costituzionalità espressi in relazione al primo
comma dell'art. 184 si rafforzano, sempre a giudizio del Tribunale di
Bari, ove la norma sia valutata anche alla luce del secondo comma, il
quale accentua lo sbilanciamento della tutela a favore dei terzi e a
danno del coniuge pretermesso.
Comunque il secondo comma è fatto oggetto di ulteriore
impugnazione autonoma, in via subordinata, come norma che,
assoggettando l'azione di annullamento a un breve termine di
decadenza (un anno), decorrente dalla data di trascrizione dell'atto,
comprime eccessivamente il diritto di difesa del coniuge pretermesso,
in contrasto con l'art. 24 Cost. Per evitare che eventuali atti di
alienazione, posti in essere a sua insaputa, diventino a lui
definitivamente opponibili nel breve termine stabilito, ciascun
coniuge si trova gravato dall'onere non ragionevole di eseguire
periodiche ravvicinate ispezioni dei registri immobiliari.
3. - Nel giudizio dinanzi alla Corte si è costituita la parte
privata interessata all'accoglimento delle questioni. Non è
intervenuta la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nell'imminenza
della discussione della causa la parte privata ha depositato una
memoria in cui insiste per la declaratoria di illegittimità delle
norme impugnate, sottolineandone ulteriormente l'asserita
contrarietà ai principi costituzionali concernenti la parità
giuridica dei coniugi e la tutela del diritto di difesa del coniuge
pretermesso. Considerato in diritto
1. - La questione di legittimità costituzionale, sollevata
d'ufficio dal Tribunale di Bari in ordine al primo comma dell'art.
184 cod. civ., è infondata.
Il Tribunale muove dalla premessa che la disciplina della
comunione legale dei beni tra coniugi debba essere ricostruita e
valutata confrontandola con l'istituto generale della comproprietà
regolato dagli artt. 1100 segg. cod. civ. (c.d. comunione ordinaria),
cioè applicando lo schema logico regola-eccezione. A questa stregua
il primo comma dell'art. 184 è giudicato una norma derogatoria alla
regola di inefficacia dell'atto di disposizione a non domino, e in
particolare dell'atto di disposizione della cosa comune posto in
essere da un comproprietario senza la partecipazione (diretta o per
procura) degli altri. L'incidente di costituzionalità è stato così
impostato come questione di legittimità dell'affievolimento che la
supposta deroga al principio nemo plus iuris ecc., "ispirata soltanto
alla tutela dei terzi", arreca al diritto di proprietà del coniuge
pretermesso e insieme all'interesse della famiglia, tutelati
rispettivamente dagli artt. 42 e 29 Cost., nonché come questione di
giustificatezza della norma secondo i parametri degli artt. 3 e 24
Cost.
Ma la corretta metodologia insegna che la "regola" (nel senso di
dottrina) dogmatica di un istituto giuridico deve essere tratta non
da categorie precostituite, ma ex iure quod est, cioè dalle norme
positive che sostanziano l'istituto medesimo. Dalla disciplina della
comunione legale risulta una struttura normativa difficilmente
riconducibile alla comunione ordinaria. Questa è una comunione per
quote, quella è una comunione senza quote; nell'una le quote sono
oggetto di un diritto individuale dei singoli partecipanti (arg. ex
art. 2825 cod.civ.) e delimitano il potere di disposizione di
ciascuno sulla cosa comune (art. 1103); nell'altra i coniugi non sono
individualmente titolari di un diritto di quota, bensì solidalmente
titolari, in quanto tali, di un diritto avente per oggetto i beni
della comunione (arg. ex art. 189, secondo comma). Nella comunione
legale la quota non è un elemento strutturale, ma ha soltanto la
funzione di stabilire la misura entro cui i beni della comunione
possono essere aggrediti dai creditori particolari (art. 189), la
misura della responsabilità sussidiaria di ciascuno dei coniugi con
i propri beni personali verso i creditori della comunione (art. 190),
e infine la proporzione in cui, sciolta la comunione, l'attivo e il
passivo saranno ripartiti tra i coniugi o i loro eredi (art. 194).
Ne consegue che, nei rapporti coi terzi, ciascun coniuge ha il
potere di disporre dei beni della comunione. Il consenso dell'altro,
richiesto dal modulo dell'amministrazione congiuntiva adottato
dall'art. 180, secondo comma, per gli atti di straordinaria
amministrazione, non è un negozio (unilaterale) autorizzativo nel
senso di atto attributivo di un potere, ma piuttosto nel senso di
atto che rimuove un limite all'esercizio di un potere. Esso è un
requisito di regolarità del procedimento di formazione dell'atto di
disposizione, la cui mancanza, ove si tratti di bene immobile o
mobile registrato, si traduce in un vizio del negozio.
2. - Assodato che l'art. 184, primo comma, non è tecnicamente un
caso di acquisto da un alienante non legittimato, bensì un caso di
acquisto a domino in base a un titolo viziato, il principio di
inefficacia delle alienazioni a non domino non può fornire il
tertium comparationis rispetto al quale possa prospettarsi una
violazione dell'art. 3 Cost. in danno del coniuge pretermesso. Anzi,
se si pone mente che nel diritto privato i vizi del procedimento di
formazione di un atto negoziale sono rilevanti come causa di
invalidità solo nei casi espressamente previsti dalla legge, non per
regola generale, la norma in esame appare - tutt'al contrario -
disposta a maggiore tutela dell'altro coniuge, non già in eccessivo
favore dei terzi. Senza di essa il coniuge pretermesso dovrebbe, come
nel caso regolato nel terzo comma dell'art. 184, accontentarsi del
diritto obbligatorio alla riparazione del danno.
3. - Quanto alle altre norme costituzionali evocate nell'ordinanza
di rimessione, le censure di costituzionalità sono manifestamente
inconsistenti. La disposizione denunziata contiene una norma di
diritto sostanziale, e come tale non incide sul diritto di difesa
garantito dall'art. 24; non tocca l'eguaglianza dei coniugi garantita
dall'art. 29, perché tratta allo stesso modo sia l'atto di
disposizione compiuto dal marito senza il consenso della moglie, sia
l'atto di disposizione compiuto dalla moglie senza il consenso del
marito; non mortifica il diritto di proprietà del coniuge
pretermesso, né l'interesse della famiglia cui sono destinati i beni
della comunione (destinazione che non va confusa con la funzione
sociale della proprietà), ma anzi li protegge appunto con la
sanzione di invalidità dell'alienazione stipulata dall'altro
coniuge.
4. - In via autonoma, subordinatamente al non accoglimento
dell'incidente sollevato in merito al primo comma, il Tribunale di
Bari, su istanza di parte, impugna il secondo comma dell'art. 184,
sul riflesso che "il legislatore, stabilendo che l'azione di
annullamento spettante al coniuge il cui consenso sia stato
pretermesso debba essere esercitata in ogni caso nel breve termine
(di prescrizione) di un anno dalla data della trascrizione dell'atto,
ha - senza giustificato motivo - mortificato il diritto di difesa del
coniuge" in violazione dell'art. 24 Cost.
Nemmeno tale questione è fondata.
Occorre premettere che l'alienazione di un bene immobile della
comunione, da parte di un coniuge senza il consenso dell'altro, è
praticamente possibile solo se nei registri immobiliari il fondo
risulti intestato esclusivamente al nome dell'alienante. In questo
caso il sistema di "pubblicità negativa" - introdotto dalla riforma
del diritto di famiglia per la comunione legale dei beni tra coniugi,
nel senso che essa è opponibile ai terzi quando i registri dello
stato civile non indichino un regime (convenzionale) diverso produce
un grave intralcio alla speditezza del commercio immobiliare. Per
appurare la reale situazione giuridica dell'immobile i terzi non
possono limitarsi a ispezionare i registri immobiliari, ma devono
estendere le loro ricerche ai registri dello stato civile, meno
facilmente accessibili e anche meno affidabili. Nel caso di specie il
coniuge alienante aveva acquistato l'immobile dichiarando falsamente
nel rogito di essere separato dalla moglie, e così riuscendo a
procurarsi un titolo che gli consentì di trascrivere l'acquisto
soltanto a suo nome: tutto ciò grazie anche a una lacuna della legge
sull'ordinamento dello stato civile, la quale non prevede
l'annotazione, a margine dell'atto di matrimonio, del decreto di
omologazione della separazione consensuale dei coniugi, qualificata
dall'art. 190 cod.civ. come causa di scioglimento della comunione dei
beni.
Rendendosi conto di questo aspetto del sistema pregiudizievole
alla certezza dei rapporti giuridici (al quale ha parzialmente posto
riparo la nuova disciplina della nota di trascrizione dettata
nell'art. 2659 dalla legge 27 febbraio 1985, n. 52), il legislatore,
nel secondo comma dell'art. 184, ha sostituito la prescrizione breve
di un anno alla prescrizione quinquennale cui, per regola generale
(art. 1442, primo comma, cod.civ.), è soggetta l'azione di
annullamento dei contratti. Il bilanciamento degli opposti interessi
- del coniuge pretermesso alla conservazione del suo diritto, dei
terzi alla sicurezza del traffico giuridico - non appare lesivo del
diritto di difesa del primo, restandogli pur sempre un lasso di tempo
sufficientemente ampio per impugnare l'alienazione.
È vero, come osserva l'ordinanza di rimessione, che il coniuge
non intestatario dell'immobile "avrà la necessità, per evitare che
eventuali atti di alienazione divengano a lui opponibili nel breve
termine stabilito, di eseguire periodiche ravvicinate ispezioni dei
registri immobiliari". Ma è un onere che, pur fastidioso, non può
dirsi eccessivamente gravoso al punto di offendere l'art. 24 Cost.
Comunque, a parte il rilievo che nella normalità dei casi
difficilmente l'alienazione dell'immobile potrà passare inosservata
per oltre un anno al coniuge il cui consenso è stato pretermesso,
quest'ultimo - una volta accertata, in esito a una ispezione dei
registri immobiliari, la trascrizione di un acquisto separato al nome
dell'altro - ha sempre la possibilità di ottenere una sentenza che
accerti l'appartenenza dell'immobile alla comunione, e quindi un
titolo per domandare l'integrazione della trascrizione anche al
proprio nome.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 184, primo comma, cod.civ. sollevata, in riferimento agli
artt. 3, 24, primo comma, 29, secondo comma e 42, secondo comma,
Cost., dal Tribunale di Bari con l'ordinanza indicata in epigrafe;
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 184, secondo comma, cod.civ., sollevata dalla stessa
ordinanza in riferimento all'art. 24, primo comma, Cost.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 17 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:311 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte