Art. 1843 c.c.
Utilizzazione del credito
[1]Se non e' convenuto altrimenti, l'accreditato puo' utilizzare in piu' volte il credito, secondo le forme di uso, e puo' con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilita'.
[2]Salvo patto contrario, i prelevamenti e i versamenti si eseguono presso la sede della banca dove e' costituito il rapporto.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva