Art. 1846 c.c. — Disponibilita' delle cose date in pegno
Nell'anticipazione bancaria su pegno di titoli o di merci, la banca non puo' disporre delle cose ricevute in pegno, se ha rilasciato un documento nel quale le cose stesse sono individuate. Il patto contrario deve essere provato per iscritto.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva