L'anticipazione su pegno può mantenere la sua autonomia giuridica di fronte all'apertura di credito, perchè ha la precipua finalità di finanziare operazioni su merci. Il rapporto non ha lineamenti semplici; le merci alle quali serve l'operazione vengono date in pegno alla banca, e l'anticipazione risente delle variazioni di valore che esse possono subire nel corso del rapporto e delle negoziazioni di cui possono divenire oggetto. La banca non può disporre delle cose ricevute in pegno se ha rilasciato un documento nel quale le cose stesse risultino individuate; anche in questo caso il diritto di disporre può essere attribuito alla banca, ma il patto relativo deve essere provato per iscritto (art. 1846). L'obbligo di custodire le cose date in pegno include anche quello di assicurarle, in quanto questo, date le circostanze del caso, risponda alle cautele d'uso (art. 1847); le spese occorse per la custodia delle cose stesse devono essere rimborsate dal cliente, salvo il caso di pegno irregolare (art. 1848); la banca ha poi diritto a un corrispettivo per il prestito effettuato (interessi ed eventualmente un diritto di commissione: art. 1848). Il debitore, in deroga al principio dell'indivisibilità del pegno (art. 2799), può ritirare anche prima della scadenza del contratto, e in una o più riprese, le merci e i titoli stessi, estinguendo proporzionalmente i suoi debiti verso la banca (art. 1849), con che si facilita la circolazione delle merci non ostante l'esistenza del pegno, e si tutela l'interesse del proprietario delle merci ad evitarne l'immobilizzazione. Per converso, a garanzia della banca è previsto che, se muta la proporzione tra il valore del prestito e quello delle merci, può essere richiesto un supplemento di garanzia (art. 1850). Talvolta un'operazione di deposito, pur mantenendo la propria individualità, viene vincolata specificatamente a garanzia di uno o più prestiti consentiti dalla banca a favore dello stesso depositante o di terzi (art. 1851). L'effetto di questo patto è ovviamente l'indisponibilità del deposito; ma di più si ha una inscindibilità di operazioni, attraverso il vincolo imposto sull'una a favore dell'altra, vincolo che resiste anche alla sopravvenienza di una procedura concorsuale, se questa importi, in via di massima, divieto di compensazione, e che concentra il debito della banca nel residuo eventualmente a credito del cliente. Delle operazioni bancarie in conto corrente.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 742
Nella pratica bancaria il rapporto di conto corrente si collega e spesso si sovrappone a diverse operazioni, che rispondono a distinti tipi contrattuali, quali il deposito, l'apertura di credito, l'anticipazione, e altre ancora. Attraverso il conto corrente la banca svolge a favore dei clienti vari servizi, tra cui principalmente quello di cassa, quello dei giroconti e delle stanze di compensazione, e assume mandati e delegazioni in forme diverse, tra cui primeggiano le varie specie di assegni bancari. Questo rapporto di conto corrente, dalla dottrina detto improprio, ha pochi punti di contatto con quello di conto corrente regolato negli articoli 1823 a 1833; e infatti di quest'ultimo si applicano al conto corrente bancario solo le norme concernenti i diritti di commissione, la condizione del salvo incasso e l'approvazione o la contestazione del conto (art. 1857). Tra le caratteristiche del conto corrente bancario emerge quella che la disponibilità delle somme accreditate rimane al correntista per tutta la durata del rapporto (art. 1852), e che, se tra la banca e uno stesso cliente intercedono molteplici rapporti, i saldi attivi di uno dei conti si compensano con i saldi passivi che altri conti possono presentare (art. 1853; cfr. del resto, art. 1241). I vari intestatari di un unico conto, anche quando abbiano la facoltà di compiere operazioni separatamente, sono legati tra loro da una solidarietà, non soltanto passiva, ma anche attiva (art. 1854). Questa regola, che logicamente si spiega in base all'unità del conto, riesce praticamente vantaggiosa, in quanto facilita e semplifica le liquidazioni, nello interesse, sia dei correntisti, nel caso di saldi a loro favore, sia, della banca, nel caso di saldi per essa attivi. Il recesso, nei rapporti di conto corrente a tempo indeterminato, è regolato dai principi generali che impongono l'obbligo della disdetta ad entrambe le parti (art. 1855); perciò, mentre il correntista deve attenersi al termine di preavviso, la banca è obbligata, fino alla scadenza del termine stesso, a dar corso agli ordini del cliente, salvo beninteso il caso che dalla natura del rapporto fondamentale, non risulti il contrario, o che gli ordini dati durante il periodo di preavviso siano eseguibili solo dopo la scadenza.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 743