Art. 1852 c.c.Disposizione da parte del correntista

Qualora il deposito, l'apertura di credito o altre operazioni bancarie siano regolate in conto corrente, il correntista puo' disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito, salva l'osservanza del termine di preavviso eventualmente pattuito.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1852 · fonte su Normattiva