Art. 1852 c.c.
Disposizione da parte del correntista
Qualora il deposito, l'apertura di credito o altre operazioni bancarie siano regolate in conto corrente, il correntista puo' disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito, salva l'osservanza del termine di preavviso eventualmente pattuito.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva