Art. 189 c.c. — Obbligazioni contratte separatamente dai coniugi
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[1]Se e' autorizzata la permuta di beni dotali, il bene ricevuto in permuta diviene dotale, ed e' dotale anche l'eventuale supplemento in danaro, che si deve come tale impiegare.
[2]Si deve, parimenti impiegare come dotale il prezzo ricavato dalla vendita di beni dotali, autorizzata per motivi di evidente utilita'.
[3]In ambedue i casi il tribunale provvede a che il prezzo sia impiegato nel modo da esso stabilito.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975 · versione 0 su Normattiva