Art. 195 c.c. — Prelevamento dei beni mobili
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Se i mobili, la cui proprieta' e' restata alla moglie, si sono consumati con l'uso e senza colpa del marito, egli non e' tenuto a restituire che i rimanenti e nello stato in cui si trovano.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975 · versione 0 su Normattiva