Art. 197 c.c. — Limiti al prelevamento nei riguardi dei terzi
((Il prelevamento autorizzato dagli articoli precedenti non puo' farsi, a pregiudizio dei terzi, qualora la proprieta' individuale dei beni non risulti da atto avente data certa. E' fatto salvo al coniuge o ai suoi eredi il diritto di regresso sui beni della comunione spettanti all'altro coniuge nonche' sugli altri beni di lui)).
Testo vigente dal 20 settembre 1975, tuttora in vigore · versione 52 su Normattiva