Art. 1955 c.c. — Liberazione del fideiussore per fatto del creditore
La fideiussione si estingue quando, per fatto del creditore, non puo' avere effetto la surrogazione del fideiussore nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva