Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITA' DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - CLAUSOLE VESSATORIE OD ONEROSE Controversie in tema di tutela del consumatore - Natura vessatoria di clausole contrattuali - Onere della prova della qualità soggettiva - In capo al consumatore - Fondamento - Conseguenze in tema di fideiussione. · FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) In genere.
Nelle controversie in materia di clausole vessatorie, ai sensi degli artt. 33 e ss. del d.lgs. n. 2906 del 2005 (cod. cons.), incombe sulla parte che invoca la tutela protettiva dimostrare - in quanto fatto costitutivo della propria domanda o eccezione - la qualità soggettiva di consumatore, non spettando invece al professionista dimostrare che la propria controparte non possiede tale 36 <!-- pag. 37 --> qualità, con la conseguenza che spetta al fideiussore che invoca di essere un consumatore l'onere della prova di aver prestato la garanzia per ragioni meramente personali e non per finalità o interessi relativi all'attività imprenditoriale del soggetto garantito, dimostrando, in particolare, di non possedere partecipazioni al suo capitale sociale e di non ricoprirne ruoli amministrativi e gestionali.
Cass. civ. n. 4051/2026Sez. 1Rv. 677081-01
Riguarda ancheart. 2697 Codice civileart. 33 Codice del consumo
Precedenti: 656807-01, 675463-01
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE Nullità negoziali - Omesso rilievo officioso in primo grado - Possibilità di rilievo d'ufficio nel giudizio di appello - Limiti - Fattispecie.
Le nullità negoziali che non siano state rilevate d'ufficio in primo grado sono suscettibili di tale rilievo in grado di appello o in cassazione, a condizione che i relativi fatti costitutivi siano stati ritualmente allegati e provati dalle parti. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello che aveva rilevato la nullità di un contratto di fideiussione omnibus per violazione della normativa antitrust, nonostante la mancata rituale produzione in giudizio del provvedimento sanzionatorio della Banca d'Italia, erroneamente qualificato alla stregua di fatto notorio).
Cass. civ. n. 34049/2025Sez. 3Rv. 677194-01
Riguarda ancheart. 1421 Codice civileart. 112 Codice di procedura civileart. 115 Codice di procedura civile
Precedenti: 675464-01, 674164-01, 673876-01, 633509-01
CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - LECITA - LIMITI - CONTRATTUALI (PATTO DI NON CONCORRENZA) - IN GENERE Fideiussione omnibus stipulata in epoca successiva all'accertamento delle intese anticoncorrenziali - Nullità parziale - Condizioni - Prova - Contenuto. · FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) In genere.
Il rilievo della nullità parziale del contratto di fideiussione omnibus che sia stato stipulato in epoca successiva a quello oggetto di istruttoria da parte della Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/2005 postula la prova dell'effettiva esistenza di un'intesa anticoncorrenziale o comunque di una prassi contrattuale in violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990, in quanto l'accertamento della Banca d'Italia non consente di reputare persistente, anche in epoca successiva, il pregresso accordo anticoncorrenziale.
Cass. civ. n. 34049/2025Sez. 3Rv. 677194-02
Riguarda ancheart. 2 legge 287/1990art. 1419 Codice civile
Precedenti: 672503-01, 668476-02
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - GARANZIE DELLA ESECUZIONE - IN GENERE Appalto di opere pubbliche - Risoluzione per grave inadempimento dell’appaltatore - Obbligo di redazione dello stato di consistenza prima dell’escussione della garanzia prestata per l’esecuzione dell’opera - Sussistenza - Fondamento.
In tema di appalto di opere pubbliche, la stazione appaltante, ove abbia comunicato all'appaltatore la risoluzione del contratto, deve disporre la redazione dello stato di consistenza, con preavviso di venti giorni, entro un lasso di tempo ragionevole che, benché non espressamente individuato dalla legge, può essere fissato, in virtù del principio di buona fede, in sei mesi dalla comunicazione della risoluzione, termine che lo stesso legislatore ha considerato ragionevole sia in tema di escussione della fideiussione ex art. 1957 c.c., che in tema di appalto ex art. 187, d.m. n. 145 del 2000, con la conseguenza che il suo inutile decorso determina l'estinzione della garanzia, anche se autonoma, concessa a favore della stazione appaltante.
Cass. civ. n. 33567/2025Sez. 1Rv. 676412-01
Precedenti: 673955-01, 669510-01
ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE (ASSOCIAZIONI DI MUTUO SOCCORSO) - RAPPORTI ESTERNI - RESPONSABILITA' DI CHI AGISCE PER L'ASSOCIAZIONE Responsabilità ex art. 38 c.c. - Garanzia ex lege assimilabile alla fideiussione - Configurabilità - Conseguenze - Applicazione dell'art. 1957 c.c. - Fattispecie.
La responsabilità personale e solidale, ex art. 38 c.c., di chi ha agito in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta è inquadrabile tra le garanzie ex lege assimilabili alla fideiussione, sicché trova applicazione l'art. 1957 c.c. e il relativo termine di decadenza, senza che tale assetto, comportando una sorta di avvalimento di una garanzia personale, menomi alcun diritto, determini un trattamento deteriore per eventuali terzi ovvero - attesa la durata semestrale (dunque non meramente apparente) del termine decadenziale - leda il diritto di azione del creditore. (Nella specie, la S.C. ha confermato, sul punto, la sentenza d'appello che aveva ritenuto applicabile il termine decadenziale ex art. 1957 c.c. in relazione alla domanda risarcitoria promossa nei confronti di un consulente fiscale per l'inadempimento dell'incarico professionale conferito allo studio associato del quale il primo faceva parte). 83 <!-- pag. 84 -->
Cass. civ. n. 27163/2025Sez. 3Rv. 676571-01
Riguarda ancheart. 3 Costituzioneart. 24 Costituzioneart. 38 Codice civileart. 1936 Codice civileart. 1944 Codice civile
Precedenti: 635870-01
CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - LECITA - LIMITI - CONTRATTUALI (PATTO DI NON CONCORRENZA) - IN GENERE Intese restrittive della concorrenza - Contratto di fideiussione "omnibus" conformato a un modello contrattuale predisposto dall’ABI in epoca anteriore all’ottobre 2002 - Possibilità di qualificazione come contratto "a valle" di un’intesa restrittiva "a monte" ai sensi del Provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005 - Sussistenza - Condizioni. · FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) In genere.
In tema di intese restrittive della concorrenza, una fideiussione omnibus, conformata a un modello contrattuale predisposto dall'ABI prima dell'ottobre 2002, può essere qualificata contratto "a valle" di un'intesa restrittiva "a monte", in base al provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia, ove il giudice compia una ricognizione di tale provvedimento, per verificare se esso integri una prova privilegiata anche con riguardo all'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale presente all'epoca e, in difetto di positivo riscontro in tal senso, accerti, sulla scorta di altri mezzi di prova, l'esistenza dell'intesa restrittiva che trovi espressione in una o più clausole del contratto di garanzia. 47 <!-- pag. 48 -->
Cass. civ. n. 18851/2025Sez. 1Rv. 675464-01
Riguarda ancheart. 2697 Codice civileart. 115 Codice di procedura civileart. 116 Codice di procedura civileart. 2 legge 287/1990art. 3 legge 287/1990
Precedenti: 674164-01, 673553-01
FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Contratto di fideiussione - Termine di efficacia della garanzia - Termine di decadenza per far valere la garanzia stessa - Distinzione - Criteri - Fattispecie.
Nel contratto di fideiussione il termine di efficacia del contratto si distingue da quello di decadenza dai diritti dallo stesso derivanti, in quanto il primo indica il momento entro cui deve verificarsi l'inadempimento per essere coperto dalla garanzia, mentre il secondo individua il tempo entro il quale il creditore, una volta rimasto inadempiente il debitore, deve attivarsi per far valere il diritto nei confronti del garante, pena la sua perdita. (In applicazione di tale principio, la S.C., in riferimento ad una fideiussione prestata a garanzia della stipula di un contratto definitivo, fino alla sottoscrizione del rogito notarile e comunque non oltre una certa data, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva qualificato tale termine come di decadenza, anziché di efficacia).
Cass. civ. n. 9673/2025Sez. 3Rv. 674630-01
Riguarda ancheart. 1184 Codice civileart. 1322 Codice civileart. 1936 Codice civile
Precedenti: 666263-01
CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - LECITA - LIMITI - CONTRATTUALI (PATTO DI NON CONCORRENZA) - IN GENERE Intese restrittive della concorrenza - Contratto di fideiussione "a valle" - Nullità parziale - Rilevabilità d'ufficio - Condizioni. · FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) In genere.
La nullità parziale del contratto di fideiussione "a valle", dipendente da intesa restrittiva della concorrenza "a monte", è rilevabile d'ufficio a condizione che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione e la concreta ricaduta della nullità delle clausole conformi al modello ABI, con la precisazione che - al detto fine - si deve considerare che l'eccezione di estinzione della garanzia ex art. 1957 c.c. ha natura di eccezione propria e non di mera difesa, con la conseguenza che il rilievo officioso della nullità della clausola di deroga non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa.
Cass. civ. n. 1851/2025Sez. 1Rv. 673553-01
Riguarda ancheart. 2 legge 287/1990art. 3 legge 287/1990art. 99 Codice di procedura civileart. 100 Codice di procedura civile
Precedenti: 670619-01
FIDEJUSSIONE - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE Decadenza ex art. 1957 c.c. - Deroga pattizia - Ammissibilità - Conseguenze - Possibilità per il creditore di evitare la decadenza rivolgendo la richiesta direttamente al garante - Ammissibilità.
In tema di fideiussione, la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c., per l'ipotesi che il creditore non coltivi entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione la propria pretesa nei confronti del debitore principale, può essere pattiziamente esclusa: nel caso in cui le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a semplice richiesta", la decadenza è evitata rivolgendo al fideiussore una mera istanza di pagamento, anche senza intraprendere un'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale.
Cass. civ. n. 835/2025Sez. 3Rv. 673736-02
Precedenti: 603326-01, 638531-01
FIDEJUSSIONE - ESTINZIONE - LIBERAZIONE DEL FIDEJUSSORE PER FATTO DEL CREDITORE Eccezione di cui all'art. 1957 c.c. - Natura - Conseguenze in tema di preclusioni.
L'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria, per decorso del termine semestrale di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c., costituisce eccezione in senso stretto ed è soggetta alle preclusioni previste dal codice di rito.
Cass. civ. n. 835/2025Sez. 3Rv. 673736-01
Riguarda ancheart. 183 Codice di procedura civile
Precedenti: 670619-01, 603325-01, 654545-02, 631486-01
FIDEJUSSIONE - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE Contratto autonomo di garanzia con clausola di pagamento "a prima richiesta" - Rinvio pattizio alla previsione di cui all'art. 1957, comma 1, c.c. - Interpretazione - Riferimento solo al termine 77 <!-- pag. 78 --> indicato dalla norma richiamata - Configurabilità - Conseguenze - Possibilità di evitare la decadenza con una mera richiesta stragiudiziale - Ammissibilità.
In tema di contratto autonomo di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a prima richiesta", l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito - giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione; pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale.
Cass. civ. n. 660/2025Sez. 3Rv. 673651-01
Riguarda ancheart. 1322 Codice civileart. 1363 Codice civile
Precedenti: 645736-01
32 CONTRATTI BANCARI. Fideiussioni ordinarie pattuite tra la banca e il cliente - Clausole di reviviscenza, di sopravvenienza e di deroga all’art. 1957 c.c. riproduttive dello schema ABI - Rilascio delle clausole al di fuori del periodo compreso tra il 2002 ed il 2005 - Accertamento della nullità derivante da intese restrittive della concorrenza - Dovere di valutazione del giudice - Sussistenza - Rilevanza dell’accertamento amministrativo di cui al provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2005 - Condizioni. Fideiussione - Clausola di esenzione dai termini previsti dall’art. 1957 c.c. - Nullità in quanto oggetto d’intese o pratiche concordate, indebitamente restrittive della concorrenza nel mercato rilevante - Compresente clausola di “pagamento a prima richiesta” - Decadenza - Istanza stragiudiziale inviata al garante nei termini di cui all’art. 1957 c.c. - Rilevanza - Condizioni.
Le Sezioni unite civili sono state chiamate, su richiesta di rinvio pregiudiziale avanzata, ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c., dal Tribunale di Siracusa, a risolvere le seguenti questioni di diritto: «1. Se una fideiussione contenente le clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all’art. 1957 cod. civ., censurate da Banca d’Italia con il provvedimento sanzionatorio n. 55 del 2 maggio 2005, possa dirsi legata da nesso funzionale alla intesa restrittiva della concorrenza sanzionata dalla autorità di vigilanza, e possa dunque reputarsi nulla, anche se rilasciata al di fuori del periodo compreso tra il 2002 ed il 2005, in relazione al quale soltanto è stato condotto l’accertamento della predetta Banca d’Italia; in caso di risposta affermativa, se tale nullità possa ritenersi dimostrata con la semplice evidenziazione della riproduzione, nella singola fideiussione, delle clausole di reviviscenza, di sopravvivenza o di deroga all’art. 1957 cod. civ., inserite nello schema predisposto dall’A.B.I. e censurato da Banca d’Italia con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 o se, diversamente, debba essere provato in altro modo il nesso funzionale tra la singola fideiussione e l’intesa restrittiva della concorrenza sanzionata dall’autorità di vigilanza. 2. Se una fideiussione contenente le clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all’art. 1957 cod. civ., censurate da Banca d’Italia con il provvedimento sanzionatorio n. 55 del 2.5.2005, possa dirsi legata da nesso funzionale alla intesa restrittiva della concorrenza sanzionata dalla autorità di vigilanza, e possa dunque reputarsi nulla, anche se rilasciata per una specifica operazione e non rientrante nella categoria delle fideiussioni omnibus; in caso di risposta affermativa, se tale nullità possa ritenersi dimostrata con la semplice evidenziazione della riproduzione, nella singola fideiussione, delle clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all’art. 1957 cod. civ., inserite nello schema predisposto dall’A.B.I. e censurato da Banca d’Italia con il provvedimento sanzionatorio n. 55 del 2 maggio 2005 o se, diversamente, debba essere provato in altro modo il nesso funzionale tra la singola fideiussione e l’intesa restrittiva della concorrenza sanzionata dall’autorità di vigilanza. 3. Se, nell’ambito di una fideiussione riproduttiva delle clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all’art. 1957 cod. civ., censurate da Banca d’Italia con il provvedimento sanzionatorio n. 55 del 2 maggio 2005, una volta accertate la nullità di tali previsioni negoziali e la applicabilità (o riespansione) della disciplina suppletiva del codice civile, la pattuizione contemplante la possibilità di ottenere il pagamento a semplice richiesta scritta – del pari contenuta nel testo fideiussorio – valga o meno ad attribuire al creditore la facoltà di evitare la decadenza di cui all’art. 1957 cod. civ. mediante mera istanza stragiudiziale, senza alcuna necessità di avviare iniziative di carattere giurisdizionale». In relazione ai primi due quesiti, le Sezioni unite, nell’enunciare il principio di diritto ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c., hanno affermato che: “«Nel caso di fideiussione specifica riproduttiva delle clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all’art. 1957 cod. civ., costituita in un tempo pregresso e successivo al lasso temporale oggetto del provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2005, il giudice di merito accerta, nell’ambito del suo proprio sindacato, la rispondenza o meno del modello negoziale utilizzato a un’intesa o pratica concordata con effetti restrittivi della concorrenza, tale da determinare la nullità della garanzia “a valle”, a mente dei principî enunciati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 41994 del 2021, utilizzando, quale elemento di prova da solo non sufficiente, il suddetto accertamento amministrativo, previa ricognizione del contenuto e della portata di esso con riferimento sia all’ambito temporale sia all’ambito oggettivo ulteriori rispetto a quelli suoi propri»”. Relativamente al terzo quesito, la S.C. ha affermato che: “«Qualora una fideiussione rechi una clausola di “pagamento a prima richiesta”, il creditore evita, in ragione di essa, d’incorrere in decadenza anche con un’istanza stragiudiziale inviata al garante nei termini previsti dall’art. 1957, cod. civ., seppure la compresente clausola di esenzione dal rispetto dei suddetti termini sia stata dichiarata nulla perché oggetto d’intese o pratiche concordate indebitamente restrittive della concorrenza nel mercato rilevante»”.
Cass. civ. n. 24825/2026Sez. Udocumento ufficiale Riguarda ancheart. 363-bis Codice di procedura civile
collegamento all’articolo ricavato dal testo, non dichiarato dalla fonte
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).