Art. 1957 c.c.Scadenza dell'obbligazione principale

[1]Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purche' il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate.

[2]La disposizione si applica anche al caso in cui il fideiussore ha espressamente limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell'obbligazione principale.

[3]In questo caso pero' l'istanza contro il debitore deve essere proposta entro due mesi.

[4]L'istanza proposta contro il debitore interrompe la prescrizione anche nei confronti del fideiussore.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1957 · fonte su Normattiva