Art. 1965 c.c.
Nozione
[1]La transazione e' il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite gia' incominciata o prevengono una lite che puo' sorgere tra loro.
[2]Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva