Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - IMPUGNAZIONE - RESCISSIONE PER LESIONE - ATTI DIVERSI DALLA DIVISIONE - TRANSAZIONE Divisione ereditaria suppletoria ex l.p. Bolzano n. 17 del 2001 - Atto di assunzione del maso - Transazione stragiudiziale tra gli eredi - Applicabilità - Fondamento. · TRENTINO-ALTO ADIGE - PROVINCE - BOLZANO - MATERIE DI COMPETENZA PROVINCIALE - MASI CHIUSI In genere. 80 <!-- pag. 81 --> L'istituto della divisione ereditaria suppletoria, di cui all'art. 29 della l.p.
Bolzano n. 17 del 2001 - il quale prevede che, se l'assuntore del maso chiuso, che lo ha rilevato al valore reddituale capitalizzato, lo venda a terzi al valore di mercato entro un determinato lasso di tempo, e quindi ne tragga profitto a scapito degli altri coeredi, questi hanno diritto ad una divisione suppletiva di quel maso, dovuta al vantaggio conseguito dall'assuntore - si applica anche laddove l'assunzione trovi la sua fonte in un atto di transazione stragiudiziale tra gli eredi, trattandosi di disciplina non speciale o derogatoria, ma diretta a regolare una fattispecie non prevista dalla divisione ordinaria.
Cass. civ. n. 1616/2026Sez. 3Rv. 677574-01
Riguarda ancheart. 713 Codice civile
Precedenti: 621965-01
TRANSAZIONE - INVALIDITA' - NULLITA' - CONTRATTO ILLECITO Transazione su un titolo nullo ex art. 1972 c.c. - Natura novativa o conservativa - Diverse conseguenze sulla validità dell'accordo transattivo - Fondamento - Fattispecie. · TRANSAZIONE - INVALIDITA' - NULLITA' - TITOLO NULLO In genere.
Ai fini dell'applicazione dell'art. 1972 c.c., rileva la distinzione fra transazione novativa - la quale, ove intervenga su un titolo nullo, è sanzionata con la nullità (comma 1) soltanto se relativa ad un contratto illecito (per illiceità della causa o del motivo comune a entrambe le parti), essendo annullabile negli altri casi, sempre che il vizio sia fatto valere dalla parte che ha ignorato la causa di invalidità (comma 2) - e transazione conservativa, che, nel caso in cui riguardi l'esecuzione o gli effetti di un negozio nullo, è sempre affetta da nullità, anche se le parti ne abbiano trattato, poiché regola il rapporto congiuntamente al titolo contrattuale invalido e non in sostituzione di questo. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, con riguardo ad una transazione relativa a un rapporto di fornitura in favore di una ASL, non consacrato in contratti scritti, aveva ritenuto che la mancanza dell'istanza di parte ex art. 1972, comma 2, c.c., precludesse il rilievo officioso della nullità - e il conseguente annullamento della transazione -, in difetto del preventivo, necessario scrutinio circa la natura conservativa o innovativa del negozio transattivo). 66 <!-- pag. 67 -->
Cass. civ. n. 405/2026Sez. 3Rv. 677670-01
Riguarda ancheart. 1325 Codice civileart. 1972 Codice civileart. 1343 Codice civileart. 1345 Codice civile
Precedenti: 657570-01, 653632-02
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE Risarcimento danni da infortunio sul lavoro - Transazione tra il lavoratore e la compagnia assicuratrice del datore di lavoro - Anche a favore di terzi - Impugnabilità ex art. 2113 c.c. - Limiti.
In tema di risarcimento del danno da infortunio sul lavoro, la transazione stipulata tra il lavoratore infortunato e la compagnia assicuratrice del datore di lavoro, contenente rinuncia a far valere pretese nei confronti di quest'ultimo e delle persone delle quali egli è chiamato a rispondere, configura un contratto a favore di terzo, che non soggiace - eccetto che per la parte relativa alla rinunzia in favore del datore di lavoro - al regime impugnatorio dell'art. 2113 c.c. nei confronti di soggetti non legati all'infortunato da alcun rapporto contrattuale e non titolari della qualità di "datore di lavoro".
Cass. civ. n. 34619/2025Sez. LRv. 677192-01
Riguarda ancheart. 1411 Codice civileart. 2113 Codice civileart. 2049 Codice civileart. 2087 Codice civile
Precedenti: 664230-01, 662157-01, 676964-01
TRANSAZIONE - FORMA Elementi Essenziali del negozio - Enunciazione delle rispettive tesi contrapposte - Necessità - Esclusione.
Dalla scrittura contenente la transazione che, al di fuori dei rapporti considerati nell'art. 1350, n. 12), c.c., è richiesta solo ad probationem e non esige formule sacramentali, devono risultare gli elementi essenziali del negozio e, quindi, la comune volontà delle parti di comporre una controversia in atto o prevista, la res dubia, vale a dire la materia oggetto delle contrastanti pretese giuridiche delle parti, e il nuovo regolamento di interessi che, mediante le reciproche concessioni, viene a sostituirsi a quello precedente cui si riconnetteva la lite o il pericolo di lite, mentre non è indispensabile che le parti enuncino anche le rispettive tesi contrapposte.
Cass. civ. n. 33493/2025Sez. 1Rv. 676395-01
Riguarda ancheart. 1350 Codice civile
Precedenti: 639880-01
TRANSAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Negozio transattivo - Configurabilità - Condizioni - Concessioni reciproche - Contenuto - Assunzione di obbligo nei confronti di un terzo - Legittimità - Fattispecie.
Affinché un negozio possa essere considerato transattivo è necessario, da un lato, che esso abbia ad oggetto una res dubia, e cioè cada sopra un rapporto giuridico avente, almeno nell'opinione delle parti, carattere d'incertezza, e, dall'altro lato, che, nell'intento di far cessare la situazione di dubbio venutasi a creare tra loro, i contraenti si facciano delle concessioni reciproche, il cui contenuto può essere il più vario e può consistere anche nella rinuncia ad un diritto, cui corrisponda l'assunzione di un obbligo nei confronti di un terzo, nel qual caso la transazione si configura come contratto a favore di terzo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione con la quale è stata ritenuta res inter alios acta la transazione, intervenuta tra committente venditore, appaltatore dei lavori e condominio, con cui l'appaltatore si era impegnato ad eliminare i vizi insorti - nell'ambito degli eseguiti lavori di ristrutturazione - anche in immobili di proprietà esclusiva).
Cass. civ. n. 30930/2025Sez. 2Rv. 676964-01
Riguarda ancheart. 1411 Codice civile
TRANSAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Transazione novativa o semplice - Differenze - Fatto modificativo, impeditivo o estintivo del diritto azionato - Fondamento - Effetti - Limiti.
La transazione novativa si distingue da quella semplice in quanto, nella prima, si verifica l'estinzione del rapporto preesistente e la sua sostituzione con altro, diverso per contenuto e fonte costitutiva, mentre, nella seconda, il rapporto originario permane, pur se subisce modificazioni nell'assetto sostanziale di diritti e obblighi; quale che sia la sua natura, la transazione integra un fatto modificativo, impeditivo o estintivo del diritto azionato, idoneo a escludere l'interesse delle parti a una pronuncia sulla domanda come originariamente configurata, salvo che il giudice accerti che l'accordo, per il suo contenuto, abbia perduto, dopo la sua stipulazione, con efficacia retroattiva, la capacità estintiva o modificativa del rapporto sostanziale intercorrente tra le parti.
Cass. civ. n. 29717/2025Sez. 1Rv. 676383-01
Precedenti: 666881-01, 672997-01
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO Domanda di rateizzazione del debito contributivo - Efficacia - Limiti - Indisponibilità dell'obbligazione contributiva - Conseguenze - Fattispecie. · PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE In genere.
La domanda di rateizzazione del debito contributivo, formulata in sede amministrativa, ha efficacia di riconoscimento del suddetto debito ai soli fini dell'interruzione della prescrizione e dell'inversione dell'onere della prova, ma non incide sul diritto indisponibile al recupero della contribuzione non versata, che è irrinunciabile da parte dell'INPS e rispetto al quale non è neppure ammessa la rinuncia alla opposizione del contribuente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che, in ragione dell'indisponibilità dell'obbligazione contributiva, aveva ritenuto irrilevante la rinuncia all'azione giudiziaria manifestata con la richiesta di rateizzazione, così riformando la decisione di primo grado che aveva dichiarato l'inammissibilità di tale azione).
Cass. civ. n. 16110/2025Sez. LRv. 675606-01
Riguarda ancheart. 1988 Codice civileart. 306 Codice di procedura civile
Precedenti: 670971-01, 660830-02
PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE Eccezione di intervenuta transazione - Qualificazione come eccezione in senso stretto - Esclusione - Conseguenze.
La eccezione di intervenuta transazione non forma oggetto di un'eccezione in senso stretto - per la quale la legge consente solo alla parte di rilevare i fatti impeditivi, estintivi o modificativi - e, pertanto, non soggiace alla decadenza dettata dall'art. 167, comma 2, c.p.c., ma è rilevabile d'ufficio dal giudice, anche in appello, non essendo il relativo rilievo subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte, purché i fatti risultino documentati "ex actis".
Cass. civ. n. 15589/2025Sez. 3Rv. 675393-01
Riguarda ancheart. 2697 Codice civileart. 112 Codice di procedura civileart. 115 Codice di procedura civileart. 345 Codice di procedura civile
Precedenti: 669335-01, 668017-01
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - "AD SUBSTANTIAM" - TRANSAZIONI Danno da emotrasfusioni o assunzione di emoderivati con sangue infetto - Proposta di transazione avanzata dal danneggiato - Obbligatorietà dell'accettazione da parte del Ministero della Salute - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. · PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - FORMA In genere.
In materia di danni da emotrasfusione o da assunzione di emoderivati infetti, il Ministero della salute non ha l'obbligo di accettare la proposta di transazione avanzata dal danneggiato, attesa la necessità della forma scritta "ad substantiam" dell'accordo transattivo, da concludersi in un unico contesto e con l'intervento degli organi abilitati ad impegnare la volontà della P.A., nonché l'esigenza, per concludere la transazione, di una complessa fase istruttoria, che impone di acquisire idonea documentazione sulla sussistenza degli elementi fattuali della controversia e, quindi, di compiere una valutazione discrezionale, sia sull'"an" che sul "quantum", in ordine all'interesse a reciproche concessioni con la controparte. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza che aveva escluso che configurasse atto formale di transazione, ai sensi dell'art. 1 del d.m. 3 novembre 2003, il Decreto Direttoriale - Direzione Generale Programmazione Sanitaria del 17 novembre 2003, prot. 9266, attesa la sua natura di atto amministrativo di portata generale, con cui vengono determinati gli importi riconoscibili in sede transattiva in base a determinati parametri, sul presupposto che una effettiva volontà di transigere sia ritualmente manifestata caso per caso).
Cass. civ. n. 535/2025Sez. 3Rv. 673375-01
Riguarda ancheart. 3 d.l. 89/2003
Precedenti: 632281-01
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - IN GENERE Transazione divisoria - Differenza con la divisione transattiva - Obliterazione del rapporto di proporzionalità tra le attribuzioni dei beni e le quote spettanti - Efficacia novativa - Incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall'accordo - Conseguenze in punto di accertamento del carattere novativo.
La transazione divisoria differisce dalla divisione transattiva per l'obliterazione del rapporto di proporzionalità tra le attribuzioni dei beni e le quote spettanti ai condividenti ed ha efficacia novativa in caso di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall'accordo transattivo; ne consegue che, salva un'espressa manifestazione di volontà conservativa, l'accertamento sul carattere novativo richiede una verifica dell'intento delle parti di comporre la res litigiosa, addivenendo alla costituzione di un nuovo rapporto, sostitutivo del preesistente.
Cass. civ. n. 210/2025Sez. 2Rv. 673476-02
Riguarda ancheart. 764 Codice civile
Precedenti: 623640-01
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - IN GENERE Transazione divisoria - Portata novativa - Requisito - Consapevolezza delle parti circa la differenza delle attribuzioni patrimoniali o delle quote - Volontà diretta all'instaurazione di un nuovo rapporto con estinzione dell'originario - Necessità - Esclusione.
In tema di transazione divisoria novativa, è indispensabile che l'accordo si fondi sullo scioglimento della comunione nella consapevolezza delle parti circa la differenza delle attribuzioni patrimoniali o delle quote, senza che esse procedano al calcolo delle proporzioni corrispondenti, onde evitare le liti che potrebbero insorgere o porre termine a quelle già sorte, mentre non occorre che esse manifestino la volontà di instaurare, tra loro, un nuovo rapporto, estinguendo quello originario.
Cass. civ. n. 210/2025Sez. 2Rv. 673476-01
Riguarda ancheart. 763 Codice civileart. 764 Codice civileart. 1970 Codice civile
Precedenti: 653160-03
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).