Art. 1966 c.c. — Capacita' a transigere e disponibilita' dei diritti
[1]Per transigere le parti devono avere la capacita' di disporre dei diritti che formano oggetto della lite.
[2]La transazione e' nulla se tali diritti, per loro natura o per espressa disposizione di legge, sono sottratti alla disponibilita' delle parti.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva