Sentenza n. 51/1977
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/03/1977 · relatore Edoardo Volterra
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2113Codice civile
- art. 6legge 533/1973
citata
- art. 3legge 533/1973
- art. 24legge 533/1973
- art. 35legge 533/1973
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2113 del
codice civile, promosso con ordinanza emessa il 28 maggio 1974 dal
pretore di Cirié nel procedimento civile vertente tra Giuseppe
Spizzico e la S.p.A. MESI, iscritta al n. 522 del registro ordinanze
1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28 del
29 gennaio 1975.
Visto l'atto di costituzione della S.p.A. MESI, nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 10 febbraio 1977 il Giudice
relatore Eduardo Volterra;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso del procedimento promosso da Giuseppe Spizzico nei
confronti della S.p.A. MESI ed inteso ad ottenere l'annullamento di una
transazione intercorsa tra le parti sulle spettanze derivanti dalla
cessazione di rapporto di lavoro, il pretore di Cirié, con ordinanza
emessa il 28 maggio 1974, sollevava questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2113 codice civile, in riferimento agli artt.
3, 24, 35, 36 e 38 della Costituzione.
Premesso che la norma denunciata configura un regime di
"annullabilità " del negozio transattivo avente ad oggetto diritti del
prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili di legge,
il pretore scorge una disparità di trattamento tra l'ipotesi in esame
e quella generale (art. 1966 cod. civ.) in cui si commina la nullità
di analoghe transazioni relative a diritti sottratti alla
disponibilità delle parti, ovvero contrarie a norme imperative di
legge (art. 1418 cod. civ.). La violazione delle altre disposizioni
costituzionali richiamate deriverebbe poi dalla brevità del termine
per impugnare la transazione e dall'aver assoggettato ad annullabilità
(e non a nullità assoluta) un negozio relativo a diritti
indisponibili.
Quanto alla rilevanza della questione, questa risiederebbe nella
circostanza che - una volta dichiarata l'illegittimità costituzionale
dell'art. 2113 cod. civ. - il pretore dovrebbe emettere una sentenza
di accertamento negativo e non di natura costitutiva, come impone la
norma denunziata.
2. - L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Dinanzi alla Corte costituzionale
è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato. Si è costituita la
società MESI rappresentata e difesa dall'avv. Tomaso Tabellini.
Nel chiedere che la questione venga dichiarata manifestamente
irrilevante o subordinatamente, manifestamente infondata, la MESI
ricorda di aver aderito alla domanda di annullamento avanzata dallo
Spizzico nel giudizio a quo, proponendo, a sua volta, domanda
riconvenzionale. Rileva come nello stesso giudizio non vi sia alcun
punto controverso su cui possa influire la distinzione tra
annullabilità e nullità poiché sono pacifiche tra le parti la
legittimazione dell'attore e l'inesistenza di decadenza o prescrizione.
Quanto all'infondatezza, la MESI richiama la sentenza n. 77 del
1974, con cui venne respinta analoga questione.
Le medesime conclusioni rassegna anche l'Avvocatura dello Stato che
aggiunge anche come non sia prospettabile una violazione dell'art. 38
non essendo l'obbligo di versare contributi possibile oggetto di
transazione, per effetto del disposto dell'art. 2115 codice civile. Considerato in diritto :
1. - L'ordinanza in epigrafe, premesso che l'art. 2113 del codice
civile configura un regime di annullabilità e non di nullità del
negozio transattivo sul rapporto di lavoro, denunzia d'ufficio
l'illegittimità costituzionale di tale norma così come modificata
dall'art. 6 della legge 11 agosto 1973, n. 533 sotto i seguenti
profili:
a) in quanto vi sarebbe una disparità di trattamento fra l'ipotesi
prevista dalla norma impugnata e quella generale di cui agli artt. 1966
e 1418 del codice civile, i quali comminano la nullità di transazioni
relative a diritti sottratti alla disponibilità delle parti e di
contratti contrari a norme imperative di legge. Ciò comporterebbe,
secondo il giudice a quo, la violazione del principio costituzionale di
uguaglianza;
b) in quanto il termine di sei mesi stabilito a pena di decadenza
dal comma secondo del citato art. 2113 come modificato dal pure citato
art. 6 della legge n. 533 del 1973 per impugnare transazioni o
rinunzie aventi per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti
da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi
collettivi concernenti i rapporti di cui all'art. 109 del codice di
procedura civile, risulterebbe brevissimo se comparato al termine
quinquennale di prescrizione previsto per l'azione di annullamento e
assolutamente incongruo ed insufficiente.
Pertanto, la normativa prevista dal secondo comma dell'art. 2113
che prevede a pena di decadenza la facoltà d'impugnare la transazione
o la rinunzia, normativa conseguente al regime di annullabilità,
violerebbe gli artt. 36, comma primo, e 38, comma secondo, nonché gli
artt. 24 e 35, comma primo, della Costituzione.
2. - Il dubbio di legittimità costituzionale, prospettato sotto i
sopraindicati profili dal pretore di Cirié con l'ordinanza in
epigrafe, appare del tutto irrilevante rispetto al giudizio in corso.
Dagli atti di causa risulta infatti incontestabilmente che il
documento transattivo era stato sottoscritto dalle parti il 31 ottobre
1973; che il rapporto di lavoro era cessato il successivo 14 novembre;
che l'atto introduttivo del giudizio con il quale l'attore chiedeva
dichiararsi annullata ogni transazione e condannarsi la convenuta
Società al pagamento di somme di denaro era stato depositato in
giudizio il 30 gennaio 1974; che la convenuta nella sua memoria
depositata il 15 marzo 1974 dava atto della nullità della citata
transazione e chiedeva a sua volta la condanna dell'attore alla
restituzione e al pagamento di somme.
È pertanto indubbio che entrambe le parti hanno, entro il termine
stabilito dall'art. 2113, come modificato dall'art. 6 della legge n.
533 del 1973, proposto l'impugnazione della transazione onde la
questione di legittimità costituzionale sollevata d'ufficio dal
giudice a quo e che deriverebbe dall'asserita pretesa brevità,
incongruità e insufficienza del termine di impugnazione è del tutto
irrilevante ai fini della decisione del giudizio in corso.
Il punto controverso fra le parti e sul quale si chiede
l'accertamento e la pronunzia giudiziale è il pagamento di somme hic
inde pretese dalle parti nei rispettivi reciproci confronti. Per tale
accertamento e per tale pronunzia nella causa pendente avanti il
pretore di Cirié, non ha alcuna rilevanza il fatto che il regime
previsto dall'art. 2113 sia di nullità o di annullabilità della
transazione o che la dichiarazione giudiziale di invalidità di questa,
richiesta da entrambe le parti, sia costitutiva o di accertamento, dato
che l'effetto di tale dichiarazione, come è esplicitamente affermato
nella stessa ordinanza di rimessione, è il medesimo.
Devesi pertanto dichiarare inammissibile per difetto di rilevanza
la questione sollevata dall'ordinanza in epigrafe.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2113 del codice civile così come modificato dall'art. 6
della legge 11 agosto 1973, n. 533, sollevata in riferimento agli artt.
3, 24, 35, comma primo, 36, comma primo, 38, comma secondo, della
Costituzione dall'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI -
GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -
ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1977:51 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte