Art. 1967 c.c.
Prova
La transazione deve essere provata per iscritto, fermo il disposto del n. 12 dell'art. 1350.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Apro la norma…
Prova
La transazione deve essere provata per iscritto, fermo il disposto del n. 12 dell'art. 1350.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario. Qui ci sono le sentenze; i principi di diritto per esteso stanno fra le massime.
La transazione deve essere provata per iscritto (art. 1967 c.c.); pertanto tutti gli elementi costitutivi del negozio transattivo debbono risultare dal documento, non essendo possibile ricorrere, neppure a fini integrativi, alla prova per testimoni o per presunzioni.
Rv. 675812-01
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1967 · fonte su Normattiva