Art. 1967 c.c.
Prova
La transazione deve essere provata per iscritto, fermo il disposto del n. 12 dell'art. 1350.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
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Prova
La transazione deve essere provata per iscritto, fermo il disposto del n. 12 dell'art. 1350.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
TRANSAZIONE - PROVA Prova testimoniale dell'esistenza del contratto - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
La transazione deve essere provata per iscritto (art. 1967 c.c.); pertanto tutti gli elementi costitutivi del negozio transattivo debbono risultare dal documento, non essendo possibile ricorrere, neppure a fini integrativi, alla prova per testimoni o per presunzioni.
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1967 · fonte su Normattiva