Art. 1972 c.c.Transazione su un titolo nullo

[1]E' nulla la transazione relativa a un contratto illecito, ancorche' le parti abbiano trattato della nullita' di questo.

[2]Negli altri casi in cui la transazione e' stata fatta relativamente a un titolo nullo, l'annullamento di essa puo' chiedersi solo dalla parte che ignorava la causa di nullita' del titolo.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1972 · fonte su Normattiva