Art. 1978 c.c.
Forma
[1]La cessione dei beni si deve fare per iscritto, sotto pena di nullita'.
[2]Se tra i beni ceduti esistono crediti, si osservano le disposizione degli articoli 1264 e 1265.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva