Art. 199 c.c. — Divisione dei frutti
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[1]Quando il matrimonio e' sciolto, i frutti della dote, naturali o civili, si dividono fra il coniuge superstite e gli eredi dell'altro in proporzione di quanto e' durato il matrimonio nell'ultimo anno o nell'ultimo periodo di maturazione o di scadenza dei frutti, se questo periodo e' superiore all'anno.
[2]L'anno o il periodo si computa dal giorno corrispondente a quello del matrimonio.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975 · versione 0 su Normattiva