Art. 2001 c.c.
Rinvio a disposizioni speciali
[1]Le norme di questo titolo si applicano in quanto non sia diversamente disposto da altre norme di questo codice o di leggi speciali.
[2]I titoli del debito pubblico, i biglietti di banca e gli altri titoli equivalenti sono regolati da leggi speciali.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva