Art. 203 c.c. — Inefficacia della separazione
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Testo vigente dal 20 settembre 1975, tuttora in vigore · versione 52 su Normattiva
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Testo vigente dal 20 settembre 1975, tuttora in vigore · versione 52 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
2 versioni dal 1942
Collegamenti
Art. 72 — Poteri del pubblico ministero
… impugnazioni contro le sentenze relative a cause matrimoniali, salvo che per quelle di separazione personale dei coniugi. Lo stesso potere spetta al pubblico ministero contro le sentenze che dichiarino l'efficacia o l'inefficacia di sentenze straniere relative…
Art. 175
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151…
Art. 202
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151 65 ------------- AGGIORNAMENTO (65) La Corte Costituzionale, con sentenza 14 - 19 gennaio 1987, n. 6 (in G.U. 1a s.s. 28/1/1987, n. 5) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 202, comma primo, …
Art. 152
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151…
Art. 49-ter — Inefficacia del provvedimento tardivo di diniego
Con riferimento alle procedure di cui agli articoli da 44 a 49 del presente decreto, si applica quanto previsto dall'articolo 2, comma 8-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.…
Art. 199
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151…
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Della separazione della dote dai beni del marito. Il progetto, nel capoverso dell'art. 198, dava facoltà alla moglie di chiedere la separazione della dote in caso di separazione personale pronunciata per colpa del marito o di entrambi. È stato osservato che tale facoltà non era giustificata nell'ipotesi di separazione personale per colpa di entrambi i coniugi ed è stato poi proposto di aggiungere una disposizione di carattere generale, la quale permetta al tribunale di autorizzare la separazione della dote e di dare le opportune disposizioni, secondo le circostanze, e tenendo conto dell'interesse della famiglia. Aderendo a queste osservazioni, nel secondo comma dell'art. 202, è stata prevista l'ipotesi che la moglie chieda la separazione della dote, Allorchè la separazione personale sia stata pronunciata anche per sua colpa; ed è stato soltanto rimesso al potere discrezionale del tribunale l'ordinare, o non, in questo caso, la separazione della dote, che, negli altri casi, deve essere sempre disposta.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 128
Non si è accolto l'emendamento suggerito in ordine all'art. 203. È più proprio infatti parlare di «sentenza passata in giudicato anzichè di «sentenza divenuta definitiva». Si è invece accolto l'emendamento relativo all'art. 204. È giusto, infatti, stabilire che siano a carico del marito le spese inerenti alla restituzione della dote, mentre non sarebbe stato esatto disporre, come faceva il progetto, che le spese del giudizio di separazione gravino sempre sul marito, perchè possono darsi casi in cui esse siano aumentate per colpa della moglie o in cui sia comunque preferibile compensarle tra le parti. Della comunione dei beni fra coniugi.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 129
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art203 · fonte su Normattiva