Art. 203 c.c. — Inefficacia della separazione
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La separazione della dote ordinata dall'autorita' giudiziaria rimane senza effetto, se la sentenza non e' notificata, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione e non e' eseguita, entro sessanta giorni dal suo passaggio in giudicato, mediante atto pubblico col reale soddisfacimento dei diritti spettanti alla moglie sino alla concorrenza dei beni del marito, o se, almeno in questo ultimo termine, la moglie non ha proposto e proseguito le relative istanze.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975 · versione 0 su Normattiva