Art. 2051 c.c.
Danno cagionato da cosa in custodia
Ciascuno e' responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
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Danno cagionato da cosa in custodia
Ciascuno e' responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
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Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario. Qui ci sono le sentenze; i principi di diritto per esteso stanno fra le massime.
Il giudicato assolutorio in favore dell'imputato, ottenuto all'esito di un processo penale nel quale la parte civile era costituita, non esime coloro che a quel processo parteciparono quali responsabili civili per fatto altrui (nella specie, i genitori dell'imputato minorenne) dall'addebito risarcitorio per fatto proprio (nella specie, ai sensi dell'art. 2051 c.c., quali custodi dell'immobile nel quale si era verificato il sinistro), fondato su un accertamento della relativa responsabilità compiuto in un autonomo giudizio civile.
Rv. 677217-01
In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., ove la cosa sia intrinsecamente e obiettivamente pericolosa - e quindi inidonea all'uso cui è preordinata -, non può escludersi il suo apporto causale rispetto all'evento dannoso, per il sol fatto che il concomitante comportamento colposo della vittima ne abbia consentito l'utilizzo in tal senso. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità della comproprietaria di un capannone per l'infortunio ivi occorso ad un operaio, caduto da una pedana sollevata da un carrello elevatore usato per stoccare al piano superiore le merci, tenuto conto che l'immobile era utilizzato illegalmente, in quanto ancora in corso di costruzione e, dunque, privo di scale, ascensori, parapetti e dotazioni di sicurezza).
Rv. 676845-01
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2051 · fonte su Normattiva
La responsabilità del conduttore per la perdita o il deterioramento della cosa locata ex art. 1588 c.c. si distingue dalla quella per danno cagionato da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c. per la diversa natura (rispettivamente, contrattuale e aquiliana) e per il diverso tipo di prova liberatoria, dovendo il conduttore provare che il fatto si è verificato per causa a lui non imputabile - e, cioè, di aver assolto ad ogni proprio dovere di custodia, conservazione e gestione del bene locato - e il custode l'esistenza di un fattore causale esterno (il caso fortuito) che abbia avuto un'efficacia causale esclusiva nella produzione del danno.
Rv. 677060-02, 677060-03
La responsabilità del proprietario di un edificio ex art. 2053 c.c. è compatibile con quella, concorrente, del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c., dal momento che le due fattispecie si fondano su differenti presupposti di fatto e di diritto e sono assoggettate a diversificati regimi probatori e cause di esenzione. (Nella specie, la S.C., in relazione alla caduta occorsa a un minore in conseguenza del cedimento della ringhiera del balcone su cui si trovava, ha cassato la sentenza di merito che, dopo aver accertato la responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'usufruttuaria e locatrice dell'immobile, aveva omesso di esaminare la domanda con la quale gli attori avevano evocato la concorrente responsabilità della proprietaria dello stesso, ai sensi dell'art. 2053 c.c.).
Rv. 677058-01
La responsabilità ex art. 2051 c.c. può essere esclusa in presenza di un comportamento colposo del danneggiato, da valutarsi in relazione alla possibilità, per quest'ultimo, di avvedersi della condizione di intrinseca pericolosità posseduta dalla cosa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ascritto integralmente alla vittima la responsabilità per la caduta occorsale nell'atto di attraversare una strada ghiacciata, ritenendo irrilevante la circostanza che i marciapiedi fossero impraticabili in quanto ingombri di accumuli di neve, sul presupposto della comprovata percezione della situazione di pericolo, che avrebbe dovuto indurre la ricorrente a valutare l'adozione di ogni altro contegno possibile, financo quello di non procedere all'attraversamento).
Rv. 677059-01
Nel caso in cui la responsabilità solidale da fatto illecito si fondi sull'accertamento delle concorrenti condotte colpose dei danneggianti, nei rapporti interni tra questi ultimi non è configurabile un diritto di regresso per l'intero, essendo quest'ultimo riservato unicamente al condebitore che risponde dell'evento dannoso a titolo di garanzia o per fatto altrui.
Rv. 676884-02
In tema di responsabilità da cosa in custodia, al fine di stabilire se la condotta della vittima integri il caso fortuito ex art. 2051 c.c., occorre valutare se il danneggiato, in ossequio al generale dovere di ragionevole cautela, avrebbe potuto prevedere ed evitare il danno, restando irrilevante la circostanza che tale sua condotta fosse astrattamente prevedibile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in relazione alla caduta occorsa, in un'area adibita a mercato e in orario diurno, a una signora che era inciampata in una buca lunga 30-40 cm. e "profonda quanto un piede con una scarpa", aveva ascritto integralmente alla vittima l'eziologia del sinistro, sul presupposto che la condizione di generale dissesto del piazzale escludeva la possibilità di confidare nella apparente regolarità della superficie calpestabile).
Rv. 676856-01
Il condomino che subisca un danno alla propria unità immobiliare, derivante dal sovrastante lastrico solare o terrazza a livello in uso o proprietà esclusivi, ha diritto al risarcimento, al quale, peraltro, è a sua volta tenuto a contribuire, in ragione dei due terzi ex art. 1126 c.c., tenuto conto della preminente funzione di copertura svolta dal suddetto lastrico o terrazza a vantaggio del proprio immobile.
Rv. 676839-01
L'assicuratore della responsabilità civile del soggetto corresponsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., di un sinistro stradale, il quale paghi quanto dovuto dal proprio assicurato in esecuzione della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, secondo la quota di corresponsabilità ivi stabilita, ove detta ripartizione venga, poi, riformata, in senso riduttivo, in appello (nella specie dall'80 al 20%), non ha diritto all'azione di regresso o di surrogazione nei confronti dell'assicuratore del corresponsabile civile ex art. 2054 c.c., potendo valersi unicamente dell'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. nei riguardi dell'accipiens danneggiato, in quanto la solidarietà ex lege che lega l'assicuratore della RCA e l'assicurato verso il danneggiato rappresenta un'ipotesi atipica, non estensibile all'assicuratore del danneggiante per un titolo diverso da quello presidiato dall'art. 18 della l. n. 990 del 1969 (ratione temporis applicabile).
Rv. 676348-01
Il caso fortuito, che esime il custode dalla responsabilità ex art. 2051 c.c., può essere integrato, oltre che dal fatto del danneggiato o di un terzo, anche da un fatto naturale, purché estraneo alla cosa custodita, il quale si configuri come causa immediata e diretta dell'evento. (In applicazione del suddetto principo, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, in una fattispecie relativa a danni da infiltrazioni d'acqua provenienti dalla sovrastante unità immobiliare, originate dalla rottura per tensocorrosione di un raccordo del circuito di alimentazione dell'acqua calda, aveva escluso la responsabilità del custode, sull'erroneo presupposto che l'evento fosse dipeso da caso fortuito).
Rv. 676261-01
Ai fini dell'attribuzione della responsabilità ex art. 2051 c.c. sono necessarie e sufficienti una relazione causale tra l'evento dannoso e la cosa in custodia e l'esistenza di un effettivo potere fisico sulla stessa da parte del custode, tenuto al relativo controllo onde evitare che produca danni a terzi, con la conseguenza che il custode convenuto è onerato di fornire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito (ovvero del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità), mentre, in caso di persistenza dell'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, resta a suo carico il fatto ignoto, in quanto inidoneo ad eliminare il dubbio circa lo sviluppo eziologico 214 <!-- pag. 215 --> dell'accadimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, in relazione al cedimento del vespaio sottostante al seminterrato di un condòmino, aveva escluso la responsabilità ex art. 2051 c.c. del condominio in ragione dei difetti della soletta sottostante al pavimento dell'unità immobiliare danneggiata, senza considerare che gli stessi rappresentavano comunque un elemento strutturale integrato nella cosa in custodia, e non già un fattore esterno alla stessa, idoneo ad integrare il caso fortuito).
Rv. 675897-01
La domanda proposta da privati nei confronti dell'ENI, del Ministero dell'Economia e della Cassa depositi e prestiti s.p.a. per il risarcimento dei danni conseguenti al cambiamento climatico derivante dall'incremento della concentrazione di CO2 nell'atmosfera è devoluta alla cognizione del giudice ordinario, trattandosi di pretesa fondata sulla prospettazione di una responsabilità extracontrattuale dei convenuti ex artt. 2043, 2050, 2051 e 2058 c.c., conseguente alla lesione del diritto alla salute, alla vita e al rispetto della vita privata e familiare, di cui agli artt. 2 e 8 CEDU, nonché nella violazione degli artt. 9, terzo comma, e 41, secondo e terzo comma, Cost., come modificati dalla l. cost. n. 1 del 2022.
Rv. 675637-01
In caso di incendio di un bene, ai fini della responsabilità per danni del custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c., è sufficiente la concausalità della res in custodia nella propagazione del fuoco, rilevando l'individuazione del punto di innesco ai soli fini della prova del caso fortuito, prova, quest'ultima, che, invece, il custode è impossibilitato ad offrire in caso di incertezza nell'individuazione di detto punto.
Rv. 675006-01
In tema di condominio, il proprietario dell'appartamento danneggiato dalla cosa comune assume la posizione di terzo che subisce un danno per l'omessa manutenzione di parti comuni, il che implica l'insorgere, a carico dei condomini, di una responsabilità di tipo extracontrattuale, con esclusione dell'applicabilità della disciplina delle obbligazioni reali; ne consegue che l'acquirente di un immobile rientrante in un condominio non è tenuto al risarcimento se il fatto dannoso si è verificato prima del suo acquisto, dovendo rispondere del danno il proprietario dell'unità immobiliare al momento del fatto.
Rv. 675525-01
L'inosservanza da parte della P.A., nella gestione e manutenzione dei beni che ad essa appartengono, delle regole tecniche, ovvero dei canoni di diligenza e prudenza, può essere denunciata dal privato dinanzi al giudice ordinario non solo ove la domanda sia diretta a conseguire la condanna della P.A. al risarcimento del danno patrimoniale, ma anche ove sia volta ad ottenere la condanna della stessa ad un "facere", giacché la domanda non investe scelte ed atti autoritativi dell'Amministrazione, ma attività soggetta al rispetto del principio del neminem laedere. (Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla controversia promossa dal proprietario di un immobile, danneggiato dai forti marosi che ne minavano la stabilità, nei confronti del Comune e della Regione al fine di ottenerne la condanna all'esecuzione delle opere necessarie al ripristino del demanio marittimo e dello stato antecedente alle modifiche realizzate dai titolari di stabilimenti balneari che avevano alterato il sistema delle correnti marine ed il riciclo naturale del materiale sabbioso).
Rv. 673583-01
In caso di originaria proposizione di domanda di risarcimento danni ex art. 2050 c.c., è ammissibile la successiva prospettazione, in grado di appello, anche in comparsa conclusionale, della responsabilità ex art. 2051 c.c. se la parte ha tempestivamente allegato, in primo grado, in modo sufficientemente chiaro e preciso, le situazioni di fatto idonee ad integrare tale titolo di responsabilità, perché il mutamento del titolo della responsabilità è ammissibile a condizione che non risultino modificati i fatti posti a fondamento originario della domanda e la controparte sia stata, pertanto, messa in grado di difendersi e controdedurre anche con riferimento alla diversa fattispecie di responsabilità.
Rv. 673371-01
Corte costituzionale
Pronunce che hanno deciso della sorte di questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2043, 2051 e 1227, primo comma, del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, dal giudice di pace di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 29 aprile 1999. Il Presidente: Gr…
ECLI:IT:COST:1999:156 · leggi il testo integrale
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2043, 2051 e 1227, primo comma, del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, dal Pretore di Lecce con l'ordinanza di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1995. Il Pr…
ECLI:IT:COST:1995:82 · leggi il testo integrale
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