Art. 2051 c.c. — Danno cagionato da cosa in custodia
Ciascuno e' responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Ciascuno e' responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA' IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE Processo penale con parte civile costituita - Assoluzione dell'imputato - Efficacia ex art. 652 c.p.p. nei confronti dei partecipanti al processo quali responsabili civili per fatto altrui - Limiti - Accertamento della responsabilità per fatto proprio in autonomo giudizio civile - Ammissibilità - Fattispecie.
Il giudicato assolutorio in favore dell'imputato, ottenuto all'esito di un processo penale nel quale la parte civile era costituita, non esime coloro che a quel processo parteciparono quali responsabili civili per fatto altrui (nella specie, i genitori dell'imputato minorenne) dall'addebito risarcitorio per fatto proprio (nella specie, ai sensi dell'art. 2051 c.c., quali custodi dell'immobile nel quale si era verificato il sinistro), fondato su un accertamento della relativa responsabilità compiuto in un autonomo giudizio civile.
Riguarda ancheart. 75 Codice di procedura penaleart. 83 Codice di procedura penaleart. 652 Codice di procedura penale
Precedenti: 640107-01, 675833-02, 676341-01
RESPONSABILITA' CIVILE - COSE IN CUSTODIA - INCENDIO - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA LIBERATORIA Inidoneità della cosa all’uso per cui è affidata - Concomitante condotta colposa del danneggiato - Esonero da responsabilità del custode - Esclusione - Fattispecie. · RESPONSABILITA' CIVILE - COSE IN CUSTODIA - INCENDIO - OBBLIGO DI CUSTODIA In genere.
In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., ove la cosa sia intrinsecamente e obiettivamente pericolosa - e quindi inidonea all'uso cui è preordinata -, non può escludersi il suo apporto causale rispetto all'evento dannoso, per il sol fatto che il concomitante comportamento colposo della vittima ne abbia consentito l'utilizzo in tal senso. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità della comproprietaria di un capannone per l'infortunio ivi occorso ad un operaio, caduto da una pedana sollevata da un carrello elevatore usato per stoccare al piano superiore le merci, tenuto conto che l'immobile era utilizzato illegalmente, in quanto ancora in corso di costruzione e, dunque, privo di scale, ascensori, parapetti e dotazioni di sicurezza).
Riguarda ancheart. 40 Codice penaleart. 41 Codice penale
Precedenti: 670396-01, 665084-01
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - PERDITA E DETERIORAMENTO DELLA COSA LOCATA - IN GENERE Responsabilità ex artt. 1588 e 2051 c.c. - Differenze. · RESPONSABILITA' CIVILE - COSE IN CUSTODIA - INCENDIO - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA LIBERATORIA In genere.
La responsabilità del conduttore per la perdita o il deterioramento della cosa locata ex art. 1588 c.c. si distingue dalla quella per danno cagionato da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c. per la diversa natura (rispettivamente, contrattuale e aquiliana) e per il diverso tipo di prova liberatoria, dovendo il conduttore provare che il fatto si è verificato per causa a lui non imputabile - e, cioè, di aver assolto ad ogni proprio dovere di custodia, conservazione e gestione del bene locato - e il custode l'esistenza di un fattore causale esterno (il caso fortuito) che abbia avuto un'efficacia causale esclusiva nella produzione del danno.
Riguarda ancheart. 1588 Codice civileart. 2697 Codice civileart. 1218 Codice civile
Precedenti: 636374-01, 671797-01, 674238-01, 665084-01
RESPONSABILITA' CIVILE - COSE IN CUSTODIA - INCENDIO - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA LIBERATORIA Responsabilità ex art. 2051 c.c. - Prova liberatoria - Fatto del terzo rimasto ignoto - Configurabilità - Presupposti.
In tema di responsabilità per danno da cosa in custodia, la prova del fatto del terzo integra quella del caso fortuito, anche qualora il terzo rimanga ignoto, purché sia positivamente accertata (e sia quindi certa, e non meramente possibile) la dinamica di tale fatto - che, in relazione alle condizioni in cui si trovava la cosa custodita, deve risultare eccezionale, autonomo, imprevedibile 88 <!-- pag. 89 --> ed inevitabile con l'ordinaria diligenza richiesta al custode -, altrimenti restando incerta la causa concreta del danno e conseguentemente integrata la responsabilità ex art. 2051 c.c.
Riguarda ancheart. 40 Codice penaleart. 41 Codice penale
Precedenti: 670630-01, 675897-01
RESPONSABILITA' CIVILE - ROVINA DI EDIFICIO - IN GENERE Responsabilità del proprietario ex art. 2053 c.c. - Concorso con la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
La responsabilità del proprietario di un edificio ex art. 2053 c.c. è compatibile con quella, concorrente, del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c., dal momento che le due fattispecie si fondano su differenti presupposti di fatto e di diritto e sono assoggettate a diversificati regimi probatori e cause di esenzione. (Nella specie, la S.C., in relazione alla caduta occorsa a un minore in conseguenza del cedimento della ringhiera del balcone su cui si trovava, ha cassato la sentenza di merito che, dopo aver accertato la responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'usufruttuaria e locatrice dell'immobile, aveva omesso di esaminare la domanda con la quale gli attori avevano evocato la concorrente responsabilità della proprietaria dello stesso, ai sensi dell'art. 2053 c.c.).
Riguarda ancheart. 2053 Codice civileart. 2055 Codice civile
Precedenti: 451799-01, 880554-01
RESPONSABILITA' CIVILE - COSE IN CUSTODIA - INCENDIO - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA LIBERATORIA Caso fortuito ex art. 2051 c.c. - Condotta colposa della vittima - Criteri di valutazione - Percepibilità della condizione di pericolo connessa alla cosa - Rilevanza - Fattispecie.
La responsabilità ex art. 2051 c.c. può essere esclusa in presenza di un comportamento colposo del danneggiato, da valutarsi in relazione alla possibilità, per quest'ultimo, di avvedersi della condizione di intrinseca pericolosità posseduta dalla cosa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ascritto integralmente alla vittima la responsabilità per la caduta occorsale nell'atto di attraversare una strada ghiacciata, ritenendo irrilevante la circostanza che i marciapiedi fossero impraticabili in quanto ingombri di accumuli di neve, sul presupposto della comprovata percezione della situazione di pericolo, che avrebbe dovuto indurre la ricorrente a valutare l'adozione di ogni altro contegno possibile, financo quello di non procedere all'attraversamento).
Riguarda ancheart. 1227 Codice civile
Precedenti: 674295-01, 665084-01
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA' - RAPPORTI INTERNI Responsabilità solidale fondata sulla concorrente condotta colposa dei danneggianti - Regresso integrale tra condebitori - Configurabilità - Esclusione - Fondamento. · RESPONSABILITA' CIVILE - SOLIDARIETA' - REGRESSO In genere.
Nel caso in cui la responsabilità solidale da fatto illecito si fondi sull'accertamento delle concorrenti condotte colpose dei danneggianti, nei rapporti interni tra questi ultimi non è configurabile un diritto di regresso per l'intero, essendo quest'ultimo riservato unicamente al condebitore che risponde dell'evento dannoso a titolo di garanzia o per fatto altrui.
Riguarda ancheart. 2055 Codice civileart. 2043 Codice civileart. 2049 Codice civileart. 2054 Codice civile
Precedenti: 674651-02, 669802-02, 670765-03
RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - STRADE Caso fortuito ex art. 2051 c.c. - Condotta del danneggiato - Criteri di valutazione - Prevedibilità - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie. · RESPONSABILITA' CIVILE - COSE IN CUSTODIA - INCENDIO - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA LIBERATORIA In genere.
In tema di responsabilità da cosa in custodia, al fine di stabilire se la condotta della vittima integri il caso fortuito ex art. 2051 c.c., occorre valutare se il danneggiato, in ossequio al generale dovere di ragionevole cautela, avrebbe potuto prevedere ed evitare il danno, restando irrilevante la circostanza che tale sua condotta fosse astrattamente prevedibile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in relazione alla caduta occorsa, in un'area adibita a mercato e in orario diurno, a una signora che era inciampata in una buca lunga 30-40 cm. e "profonda quanto un piede con una scarpa", aveva ascritto integralmente alla vittima l'eziologia del sinistro, sul presupposto che la condizione di generale dissesto del piazzale escludeva la possibilità di confidare nella apparente regolarità della superficie calpestabile).
Riguarda ancheart. 2697 Codice civile
Precedenti: 667668-01, 674295-01, 670396-01, 667836-02
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI MANUTENZIONE (RIPARTIZIONE) - SOFFITTI, SOLAI, VOLTE, LASTRICI SOLARI Lastrico solare di uso esclusivo o terrazza a livello - Danni all'immobile sottostante - Diritto al risarcimento - Sussistenza - Concorso pro quota del condomino danneggiato alla refusione dei danni - Misura - Fondamento.
Il condomino che subisca un danno alla propria unità immobiliare, derivante dal sovrastante lastrico solare o terrazza a livello in uso o proprietà esclusivi, ha diritto al risarcimento, al quale, peraltro, è a sua volta tenuto a contribuire, in ragione dei due terzi ex art. 1126 c.c., tenuto conto della preminente funzione di copertura svolta dal suddetto lastrico o terrazza a vantaggio del proprio immobile.
Riguarda ancheart. 1126 Codice civileart. 1117 Codice civile
Precedenti: 661729-01, 639821-01
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE Sinistro stradale - Sentenza di primo grado di condanna del corresponsabile ex art. 2051 c.c. - Pagamento da parte dell'assicuratore della responsabilità civile di quest'ultimo - Riforma in appello della misura di corresponsabilità - Azione di regresso o surrogazione nei confronti dell’assicuratore del corresponsabile civile ex art. 2054 c.c. - Esclusione - Fondamento - Azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. nei confronti dell’accipiens danneggiato - Necessità.
L'assicuratore della responsabilità civile del soggetto corresponsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., di un sinistro stradale, il quale paghi quanto dovuto dal proprio assicurato in esecuzione della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, secondo la quota di corresponsabilità ivi stabilita, ove detta ripartizione venga, poi, riformata, in senso riduttivo, in appello (nella specie dall'80 al 20%), non ha diritto all'azione di regresso o di surrogazione nei confronti dell'assicuratore del corresponsabile civile ex art. 2054 c.c., potendo valersi unicamente dell'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. nei riguardi dell'accipiens danneggiato, in quanto la solidarietà ex lege che lega l'assicuratore della RCA e l'assicurato verso il danneggiato rappresenta un'ipotesi atipica, non estensibile all'assicuratore del danneggiante per un titolo diverso da quello presidiato dall'art. 18 della l. n. 990 del 1969 (ratione temporis applicabile).
Riguarda ancheart. 2043 Codice civileart. 2054 Codice civileart. 2055 Codice civileart. 2033 Codice civileart. 1917 Codice civileart. 18 legge 990/1969
Precedenti: 642927-01, 626366-01
RESPONSABILITA' CIVILE - COSE IN CUSTODIA - INCENDIO - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA LIBERATORIA Caso fortuito - Esimente - Fatto naturale - Rilevanza - Condizioni - Fattispecie.
Il caso fortuito, che esime il custode dalla responsabilità ex art. 2051 c.c., può essere integrato, oltre che dal fatto del danneggiato o di un terzo, anche da un fatto naturale, purché estraneo alla cosa custodita, il quale si configuri come causa immediata e diretta dell'evento. (In applicazione del suddetto principo, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, in una fattispecie relativa a danni da infiltrazioni d'acqua provenienti dalla sovrastante unità immobiliare, originate dalla rottura per tensocorrosione di un raccordo del circuito di alimentazione dell'acqua calda, aveva escluso la responsabilità del custode, sull'erroneo presupposto che l'evento fosse dipeso da caso fortuito).
Precedenti: 670396-01, 665084-01
RESPONSABILITA' CIVILE - COSE IN CUSTODIA - INCENDIO - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA LIBERATORIA Responsabilità ex art. 2051 c.c. - Presupposti - Prova liberatoria - Contenuto - Fattispecie.
Ai fini dell'attribuzione della responsabilità ex art. 2051 c.c. sono necessarie e sufficienti una relazione causale tra l'evento dannoso e la cosa in custodia e l'esistenza di un effettivo potere fisico sulla stessa da parte del custode, tenuto al relativo controllo onde evitare che produca danni a terzi, con la conseguenza che il custode convenuto è onerato di fornire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito (ovvero del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità), mentre, in caso di persistenza dell'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, resta a suo carico il fatto ignoto, in quanto inidoneo ad eliminare il dubbio circa lo sviluppo eziologico 214 <!-- pag. 215 --> dell'accadimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, in relazione al cedimento del vespaio sottostante al seminterrato di un condòmino, aveva escluso la responsabilità ex art. 2051 c.c. del condominio in ragione dei difetti della soletta sottostante al pavimento dell'unità immobiliare danneggiata, senza considerare che gli stessi rappresentavano comunque un elemento strutturale integrato nella cosa in custodia, e non già un fattore esterno alla stessa, idoneo ad integrare il caso fortuito).
Riguarda ancheart. 2697 Codice civile
Precedenti: 606873-01, 670630-01
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - IN GENERE Incremento della concentrazione di CO2 nell’atmosfera - Conseguenze - Cambiamento climatico - Azione risarcitoria intentata da privati nei confronti dell’ENI, del Ministero dell’Economia e di Cassa depositi e prestiti s.p.a. - Giurisdizione del g.o. - Sussistenza - Fondamento.
La domanda proposta da privati nei confronti dell'ENI, del Ministero dell'Economia e della Cassa depositi e prestiti s.p.a. per il risarcimento dei danni conseguenti al cambiamento climatico derivante dall'incremento della concentrazione di CO2 nell'atmosfera è devoluta alla cognizione del giudice ordinario, trattandosi di pretesa fondata sulla prospettazione di una responsabilità extracontrattuale dei convenuti ex artt. 2043, 2050, 2051 e 2058 c.c., conseguente alla lesione del diritto alla salute, alla vita e al rispetto della vita privata e familiare, di cui agli artt. 2 e 8 CEDU, nonché nella violazione degli artt. 9, terzo comma, e 41, secondo e terzo comma, Cost., come modificati dalla l. cost. n. 1 del 2022.
Riguarda ancheart. 2043 Codice civileart. 2050 Codice civileart. 2058 Codice civileart. 9 Costituzioneart. 41 Costituzioneart. 37 Codice di procedura civilee altri 1
Precedenti: 671130-02
RESPONSABILITA' CIVILE - CAUSALITA' (NESSO DI) Incendio - Responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. - Concausalità della res custodita nella propagazione del fuoco - Sufficienza - Individuazione del punto di innesco dell’incendio - Rilevanza solo ai fini della prova del caso fortuito - Mancata individuazione - Conseguenze. · RESPONSABILITA' CIVILE - COSE IN CUSTODIA - INCENDIO - OBBLIGO DI CUSTODIA In genere.
In caso di incendio di un bene, ai fini della responsabilità per danni del custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c., è sufficiente la concausalità della res in custodia nella propagazione del fuoco, rilevando l'individuazione del punto di innesco ai soli fini della prova del caso fortuito, prova, quest'ultima, che, invece, il custode è impossibilitato ad offrire in caso di incertezza nell'individuazione di detto punto.
Precedenti: 646635-01, 669110-01, 665084-01
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN GENERE Omessa manutenzione di parti comuni - Danni cagionati ad una porzione in proprietà esclusiva - Posizione di terzo del danneggiato - Responsabilità extracontrattuale - Applicabilità della disciplina delle obbligazioni reali - Esclusione - Conseguenze.
In tema di condominio, il proprietario dell'appartamento danneggiato dalla cosa comune assume la posizione di terzo che subisce un danno per l'omessa manutenzione di parti comuni, il che implica l'insorgere, a carico dei condomini, di una responsabilità di tipo extracontrattuale, con esclusione dell'applicabilità della disciplina delle obbligazioni reali; ne consegue che l'acquirente di un immobile rientrante in un condominio non è tenuto al risarcimento se il fatto dannoso si è verificato prima del suo acquisto, dovendo rispondere del danno il proprietario dell'unità immobiliare al momento del fatto.
Riguarda ancheart. 1104 Codice civileart. 1123 Codice civileart. 2043 Codice civile
Precedenti: 661729-01, 639821-01
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Condotta illecita della P.A. nella gestione e manutenzione dei propri beni - Domande del privato di risarcimento danni e di condanna ad un "facere" - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
L'inosservanza da parte della P.A., nella gestione e manutenzione dei beni che ad essa appartengono, delle regole tecniche, ovvero dei canoni di diligenza e prudenza, può essere denunciata dal privato dinanzi al giudice ordinario non solo ove la domanda sia diretta a conseguire la condanna della P.A. al risarcimento del danno patrimoniale, ma anche ove sia volta ad ottenere la condanna della stessa ad un "facere", giacché la domanda non investe scelte ed atti autoritativi dell'Amministrazione, ma attività soggetta al rispetto del principio del neminem laedere. (Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla controversia promossa dal proprietario di un immobile, danneggiato dai forti marosi che ne minavano la stabilità, nei confronti del Comune e della Regione al fine di ottenerne la condanna all'esecuzione delle opere necessarie al ripristino del demanio marittimo e dello stato antecedente alle modifiche realizzate dai titolari di stabilimenti balneari che avevano alterato il sistema delle correnti marine ed il riciclo naturale del materiale sabbioso).
Riguarda ancheart. 2043 Codice civileart. 133 Codice del processo amministrativoart. 7 legge 205/2000
Precedenti: 653272-01, 667858-01
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA Domanda di risarcimento danni ex art. 2050 c.c. - Successiva proposizione in appello di domanda ex artt. 2051 c.c. - Ammissibilità - Limiti - Fondamento. · PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA In genere.
In caso di originaria proposizione di domanda di risarcimento danni ex art. 2050 c.c., è ammissibile la successiva prospettazione, in grado di appello, anche in comparsa conclusionale, della responsabilità ex art. 2051 c.c. se la parte ha tempestivamente allegato, in primo grado, in modo sufficientemente chiaro e preciso, le situazioni di fatto idonee ad integrare tale titolo di responsabilità, perché il mutamento del titolo della responsabilità è ammissibile a condizione che non risultino modificati i fatti posti a fondamento originario della domanda e la controparte sia stata, pertanto, messa in grado di difendersi e controdedurre anche con riferimento alla diversa fattispecie di responsabilità.
Riguarda ancheart. 2050 Codice civileart. 183 Codice di procedura civileart. 190 Codice di procedura civileart. 345 Codice di procedura civile
Precedenti: 664792-01, 671190-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
RESPONSABILITA' CIVILE - FATTO ILLECITO DELLA P.A. - MANCATA DILIGENTE MANUTENZIONE DI STRADE COMUNALI ED OMESSA SEGNALAZIONE DI PERICOLOSITA' - RICONOSCIMENTO DI RESPONSABILITA', PER INTERPRETAZIONE NORMATIVA DELLA GIURISPRUDENZA, SOLO IN CASO DI "SITUAZIONE DI PERICOLO INSIDIOSA" - ESCLUSIONE, IN TALE IPOTESI, DELL'ACCERTAMENTO DELL'EVENTUALE CONCORSO DI COLPA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - LAMENTATA CONSEGUENTE DISAPPLICAZIONE DI NORME FONDAMENTALI SULLA DISCIPLINA DELL'ILLECITO EXTRACONTRATTUALE - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, DEL DIRITTO DI DIFESA, DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - INTERPRETAZIONE GIURISPRUDENZIALE DELLE DISPOSIZIONI IMPUGNATE CONFORME A COSTITUZIONE - NON FONDATEZZA.
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3, 24 e 97 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2051 - in quanto non applicabile anche alla p.a. per i beni demaniali soggetti ad uso ordinario, generale e diretto da parte dei cittadini - 2043 - in quanto prevede che l'inerzia colposa della p.a., atta a creare e a non rimuovere situazioni di pericolo, sia causa di responsabilita' della stessa solo in presenza di una situazione di "insidia" stradale - e 1227, comma 1, cod. civ., in quanto esclude, ove sia presente detta "insidia", un accertamento del concorso di colpa del danneggiato - sia perche', relativamente all'art. 2051 - ai sensi del quale il proprietario delle cose che abbiano cagionato danno a terzi e' responsabile solo in quanto ne sia custode e dunque sia stato oggettivamente in grado di esercitare un potere di controllo e di vigilanza sulle cose stesse - l'interpretazione, secondo cui alla p.a. non e' applicabile tale disposizione, allorche' sul bene di sua proprieta' non sia possibile, per la notevole estensione di esso e le modalita' di uso, diretto e generale, da parte dei terzi, un continuo ed efficace controllo, idoneo ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per gli utenti, rimane indubbiamente nell'ambito del sistema codicistico della responsabilita' extracontrattuale, venendosi solo a precisare, in conformita' alla evidente 'ratio' dello stesso art. 2051, i limiti di operativita' di uno dei particolari criteri di imputazione previsti dal codice civile in luogo di quello generale posto dall'art. 2043; sia perche', relativamente all'art. 2043, nell'ambito di questa disposizione - interpretata nel senso che colui, il quale intenda far valere la responsabilita' contrattuale della p.a. deve, una volta esclusa, nei limiti chiariti, l'applicabilita' dell'art. 2051, dimostrare che l'evento dannoso sia eziologicamente ricollegabile ad una "insidia" (o trabocchetto), cioe' ad una situazione di fatto che rappresenti pericolo occulto per l'utente del bene demaniale, e segnatamente della strada aperta al pubblico - la nozione di "insidia stradale" viene a configurarsi come una sorta di figura sintomatica di colpa, elaborata dall'esperienza giurisprudenziale mediante ben sperimentate tecniche di giudizio, in base ad una valutazione di normalita', col preciso fine di meglio distribuire fra le parti l'onere probatorio, secondo un criterio di "semplificazione analitica" della fattispecie generatrice della responsabilita' in esame; sia perche', relativamente all'art. 1227 comma 1, una volta acclarata la responsabilita' della p.a., l'inapplicabilita' di tale disposizione dipende da evidenti ragioni di incompatibilita' logica fra un possibile concorso di colpa del danneggiato e la stessa nozione di "insidia", essendo questa contraddistinta dai caratteri dell'imprevedibilita' e dell'inevitabilita' del pericolo; sia, infine, perche' l'utilizzazione giurisprudenziale della suddescritta figura sintomatica di colpa non e' estranea neanche alla responsabilita' extracontrattuale dei privati, convenuti per il risarcimento dei danni conseguenti a difetto di manutenzione dei loro immobili, e tale difetto, al di fuori di specifici obblighi di legge o contrattuali (e salvo quanto precisato con riguardo all'art. 2051), rileva unicamente sotto specie di violazione del principio del "neminem laedere" allo stesso modo per la p.a. e per i privati, eventuali diversita' di giudizio dovendosi ricollegare soltanto alle peculiarita' del bene, influenti sulla relativa manutenzione. red.: S. Di Palma
Riguarda ancheart. 2043 Codice civileart. 1227 Codice civile
RESPONSABILITA' CIVILE - FATTO ILLECITO DELLA P.A. - MANCATA DILIGENTE MANUTENZIONE DI STRADA PROVINCIALE ED OMESSA SEGNALAZIONE DI PERICOLOSITA' - RICONOSCIMENTO DI RESPONSABILITA', PER INTERPRETAZIONE NORMATIVA DELLA GIURISPRUDENZA, SOLO IN CASO DI "SITUAZIONE DI PERICOLO INSIDIOSA" - ESCLUSIONE, IN TALE IPOTESI, DELL'ACCERTAMENTO DELL'EVENTUALE CONCORSO DI COLPA DEL DANNEGGIATO E DEL RESPONSABILE - LAMENTATA CONSEGUENTE DISAPPLICAZIONE DI NORME FONDAMENTALI SULLA DISCIPLINA DELL'ILLECITO EXTRACONTRATTUALE, CON VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, DEL DIRITTO DI DIFESA DEL DANNEGGIATO, NONCHE' DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - QUESTIONE SOLLEVATA IN VIA MERAMENTE IPOTETICA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto il giudice 'a quo' dubita della legittimita' costituzionale non delle denunciate norme, bensi' dell'interpretazione - da lui peraltro non fatta propria - che di esse, a suo avviso (peraltro non del tutto esatto), verrebbe data in giurisprudenza. red.: G.L. rev.: S.P.
Riguarda ancheart. 2043 Codice civileart. 1227 Codice civile
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario. Qui ci sono le sentenze; i principi di diritto per esteso stanno fra le massime.
Il giudicato assolutorio in favore dell'imputato, ottenuto all'esito di un processo penale nel quale la parte civile era costituita, non esime coloro che a quel processo parteciparono quali responsabili civili per fatto altrui (nella specie, i genitori dell'imputato minorenne) dall'addebito risarcitorio per fatto proprio (nella specie, ai sensi dell'art. 2051 c.c., quali custodi dell'immobile nel quale si era verificato il sinistro), fondato su un accertamento della relativa responsabilità compiuto in un autonomo giudizio civile.
Rv. 677217-01
In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., ove la cosa sia intrinsecamente e obiettivamente pericolosa - e quindi inidonea all'uso cui è preordinata -, non può escludersi il suo apporto causale rispetto all'evento dannoso, per il sol fatto che il concomitante comportamento colposo della vittima ne abbia consentito l'utilizzo in tal senso. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità della comproprietaria di un capannone per l'infortunio ivi occorso ad un operaio, caduto da una pedana sollevata da un carrello elevatore usato per stoccare al piano superiore le merci, tenuto conto che l'immobile era utilizzato illegalmente, in quanto ancora in corso di costruzione e, dunque, privo di scale, ascensori, parapetti e dotazioni di sicurezza).
Rv. 676845-01
La responsabilità del conduttore per la perdita o il deterioramento della cosa locata ex art. 1588 c.c. si distingue dalla quella per danno cagionato da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c. per la diversa natura (rispettivamente, contrattuale e aquiliana) e per il diverso tipo di prova liberatoria, dovendo il conduttore provare che il fatto si è verificato per causa a lui non imputabile - e, cioè, di aver assolto ad ogni proprio dovere di custodia, conservazione e gestione del bene locato - e il custode l'esistenza di un fattore causale esterno (il caso fortuito) che abbia avuto un'efficacia causale esclusiva nella produzione del danno.
Rv. 677060-02, 677060-03
La responsabilità del proprietario di un edificio ex art. 2053 c.c. è compatibile con quella, concorrente, del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c., dal momento che le due fattispecie si fondano su differenti presupposti di fatto e di diritto e sono assoggettate a diversificati regimi probatori e cause di esenzione. (Nella specie, la S.C., in relazione alla caduta occorsa a un minore in conseguenza del cedimento della ringhiera del balcone su cui si trovava, ha cassato la sentenza di merito che, dopo aver accertato la responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'usufruttuaria e locatrice dell'immobile, aveva omesso di esaminare la domanda con la quale gli attori avevano evocato la concorrente responsabilità della proprietaria dello stesso, ai sensi dell'art. 2053 c.c.).
Rv. 677058-01
La responsabilità ex art. 2051 c.c. può essere esclusa in presenza di un comportamento colposo del danneggiato, da valutarsi in relazione alla possibilità, per quest'ultimo, di avvedersi della condizione di intrinseca pericolosità posseduta dalla cosa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ascritto integralmente alla vittima la responsabilità per la caduta occorsale nell'atto di attraversare una strada ghiacciata, ritenendo irrilevante la circostanza che i marciapiedi fossero impraticabili in quanto ingombri di accumuli di neve, sul presupposto della comprovata percezione della situazione di pericolo, che avrebbe dovuto indurre la ricorrente a valutare l'adozione di ogni altro contegno possibile, financo quello di non procedere all'attraversamento).
Rv. 677059-01
Nel caso in cui la responsabilità solidale da fatto illecito si fondi sull'accertamento delle concorrenti condotte colpose dei danneggianti, nei rapporti interni tra questi ultimi non è configurabile un diritto di regresso per l'intero, essendo quest'ultimo riservato unicamente al condebitore che risponde dell'evento dannoso a titolo di garanzia o per fatto altrui.
Rv. 676884-02
In tema di responsabilità da cosa in custodia, al fine di stabilire se la condotta della vittima integri il caso fortuito ex art. 2051 c.c., occorre valutare se il danneggiato, in ossequio al generale dovere di ragionevole cautela, avrebbe potuto prevedere ed evitare il danno, restando irrilevante la circostanza che tale sua condotta fosse astrattamente prevedibile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in relazione alla caduta occorsa, in un'area adibita a mercato e in orario diurno, a una signora che era inciampata in una buca lunga 30-40 cm. e "profonda quanto un piede con una scarpa", aveva ascritto integralmente alla vittima l'eziologia del sinistro, sul presupposto che la condizione di generale dissesto del piazzale escludeva la possibilità di confidare nella apparente regolarità della superficie calpestabile).
Rv. 676856-01
Il condomino che subisca un danno alla propria unità immobiliare, derivante dal sovrastante lastrico solare o terrazza a livello in uso o proprietà esclusivi, ha diritto al risarcimento, al quale, peraltro, è a sua volta tenuto a contribuire, in ragione dei due terzi ex art. 1126 c.c., tenuto conto della preminente funzione di copertura svolta dal suddetto lastrico o terrazza a vantaggio del proprio immobile.
Rv. 676839-01
L'assicuratore della responsabilità civile del soggetto corresponsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., di un sinistro stradale, il quale paghi quanto dovuto dal proprio assicurato in esecuzione della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, secondo la quota di corresponsabilità ivi stabilita, ove detta ripartizione venga, poi, riformata, in senso riduttivo, in appello (nella specie dall'80 al 20%), non ha diritto all'azione di regresso o di surrogazione nei confronti dell'assicuratore del corresponsabile civile ex art. 2054 c.c., potendo valersi unicamente dell'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. nei riguardi dell'accipiens danneggiato, in quanto la solidarietà ex lege che lega l'assicuratore della RCA e l'assicurato verso il danneggiato rappresenta un'ipotesi atipica, non estensibile all'assicuratore del danneggiante per un titolo diverso da quello presidiato dall'art. 18 della l. n. 990 del 1969 (ratione temporis applicabile).
Rv. 676348-01
Il caso fortuito, che esime il custode dalla responsabilità ex art. 2051 c.c., può essere integrato, oltre che dal fatto del danneggiato o di un terzo, anche da un fatto naturale, purché estraneo alla cosa custodita, il quale si configuri come causa immediata e diretta dell'evento. (In applicazione del suddetto principo, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, in una fattispecie relativa a danni da infiltrazioni d'acqua provenienti dalla sovrastante unità immobiliare, originate dalla rottura per tensocorrosione di un raccordo del circuito di alimentazione dell'acqua calda, aveva escluso la responsabilità del custode, sull'erroneo presupposto che l'evento fosse dipeso da caso fortuito).
Rv. 676261-01
Ai fini dell'attribuzione della responsabilità ex art. 2051 c.c. sono necessarie e sufficienti una relazione causale tra l'evento dannoso e la cosa in custodia e l'esistenza di un effettivo potere fisico sulla stessa da parte del custode, tenuto al relativo controllo onde evitare che produca danni a terzi, con la conseguenza che il custode convenuto è onerato di fornire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito (ovvero del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità), mentre, in caso di persistenza dell'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, resta a suo carico il fatto ignoto, in quanto inidoneo ad eliminare il dubbio circa lo sviluppo eziologico 214 <!-- pag. 215 --> dell'accadimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, in relazione al cedimento del vespaio sottostante al seminterrato di un condòmino, aveva escluso la responsabilità ex art. 2051 c.c. del condominio in ragione dei difetti della soletta sottostante al pavimento dell'unità immobiliare danneggiata, senza considerare che gli stessi rappresentavano comunque un elemento strutturale integrato nella cosa in custodia, e non già un fattore esterno alla stessa, idoneo ad integrare il caso fortuito).
Rv. 675897-01
La domanda proposta da privati nei confronti dell'ENI, del Ministero dell'Economia e della Cassa depositi e prestiti s.p.a. per il risarcimento dei danni conseguenti al cambiamento climatico derivante dall'incremento della concentrazione di CO2 nell'atmosfera è devoluta alla cognizione del giudice ordinario, trattandosi di pretesa fondata sulla prospettazione di una responsabilità extracontrattuale dei convenuti ex artt. 2043, 2050, 2051 e 2058 c.c., conseguente alla lesione del diritto alla salute, alla vita e al rispetto della vita privata e familiare, di cui agli artt. 2 e 8 CEDU, nonché nella violazione degli artt. 9, terzo comma, e 41, secondo e terzo comma, Cost., come modificati dalla l. cost. n. 1 del 2022.
Rv. 675637-01
In caso di incendio di un bene, ai fini della responsabilità per danni del custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c., è sufficiente la concausalità della res in custodia nella propagazione del fuoco, rilevando l'individuazione del punto di innesco ai soli fini della prova del caso fortuito, prova, quest'ultima, che, invece, il custode è impossibilitato ad offrire in caso di incertezza nell'individuazione di detto punto.
Rv. 675006-01
In tema di condominio, il proprietario dell'appartamento danneggiato dalla cosa comune assume la posizione di terzo che subisce un danno per l'omessa manutenzione di parti comuni, il che implica l'insorgere, a carico dei condomini, di una responsabilità di tipo extracontrattuale, con esclusione dell'applicabilità della disciplina delle obbligazioni reali; ne consegue che l'acquirente di un immobile rientrante in un condominio non è tenuto al risarcimento se il fatto dannoso si è verificato prima del suo acquisto, dovendo rispondere del danno il proprietario dell'unità immobiliare al momento del fatto.
Rv. 675525-01
L'inosservanza da parte della P.A., nella gestione e manutenzione dei beni che ad essa appartengono, delle regole tecniche, ovvero dei canoni di diligenza e prudenza, può essere denunciata dal privato dinanzi al giudice ordinario non solo ove la domanda sia diretta a conseguire la condanna della P.A. al risarcimento del danno patrimoniale, ma anche ove sia volta ad ottenere la condanna della stessa ad un "facere", giacché la domanda non investe scelte ed atti autoritativi dell'Amministrazione, ma attività soggetta al rispetto del principio del neminem laedere. (Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla controversia promossa dal proprietario di un immobile, danneggiato dai forti marosi che ne minavano la stabilità, nei confronti del Comune e della Regione al fine di ottenerne la condanna all'esecuzione delle opere necessarie al ripristino del demanio marittimo e dello stato antecedente alle modifiche realizzate dai titolari di stabilimenti balneari che avevano alterato il sistema delle correnti marine ed il riciclo naturale del materiale sabbioso).
Rv. 673583-01
In caso di originaria proposizione di domanda di risarcimento danni ex art. 2050 c.c., è ammissibile la successiva prospettazione, in grado di appello, anche in comparsa conclusionale, della responsabilità ex art. 2051 c.c. se la parte ha tempestivamente allegato, in primo grado, in modo sufficientemente chiaro e preciso, le situazioni di fatto idonee ad integrare tale titolo di responsabilità, perché il mutamento del titolo della responsabilità è ammissibile a condizione che non risultino modificati i fatti posti a fondamento originario della domanda e la controparte sia stata, pertanto, messa in grado di difendersi e controdedurre anche con riferimento alla diversa fattispecie di responsabilità.
Rv. 673371-01
Corte costituzionale
Pronunce che hanno deciso della sorte di questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2043, 2051 e 1227, primo comma, del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, dal giudice di pace di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 29 aprile 1999. Il Presidente: Gr…
ECLI:IT:COST:1999:156 · leggi il testo integrale
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2043, 2051 e 1227, primo comma, del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, dal Pretore di Lecce con l'ordinanza di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1995. Il Pr…
ECLI:IT:COST:1995:82 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Collegamenti
Art. 2052 — Danno cagionato da animali
… proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, e' responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.…
Art. 1805 — Perimento della cosa
Il comodatario e' responsabile se la cosa perisce per un caso fortuito a cui poteva sottrarla sostituendola con la cosa propria, o se, potendo salvare una delle due cose, ha preferito la propria. Il comodatario che impiega la cosa per un uso diverso o per un tempo…
Art. 1693 — Responsabilita' per perdita e avaria
Il vettore e' responsabile della perdita e dell'avaria delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario, se non prova che la perdita o l'avaria e' derivata da caso fortuito, dalla natura o dai…
Art. 2053 — Rovina di edificio
Il proprietario di un edificio o di altra costruzione e' responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non e' dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione.…
Art. 1821 — Danni al mutuatario per vizi delle cose
Il mutuante e' responsabile del danno cagionato al mutuatario per i vizi delle cose date a prestito, se non prova di averli ignorati senza colpa. Se il mutuo e' gratuito, il mutuante e' responsabile solo nel caso in cui, conoscendo i vizi, non ne abbia avvertito…
Art. 2050 — Responsabilita' per l'esercizio di attivita' pericolose
Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attivita' pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, e' tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.…
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Sul danno prodotto da persona incapace di intendere o di volere, dispone l'art. 2047. In linea di principio l'incosciente, se immune da colpa anche nel porre la causa dell'incoscienza, non può essere ritenuto responsabile del danno, perchè di questo non è, come richiedesi, la causa cosciente. Quando vi è un custode dell'incosciente, colpevole di omessa vigilanza, egli solo sarà responsabile del danno, e per fatto proprio (art. 2047, primo comma). Ma se manca il responsabile, o se comunque il danno rimanga non risarcito, non è sembrato che il fatto dell'incosciente debba ricadere sul danneggiato anche quando possa apparire iniquo, date le condizioni economiche del danneggiato e del danneggiante, che il primo sopporti integralmente, l'effetto patrimoniale del fatto commesso dal secondo. Dalle disposizioni, per cui il giudice, in considerazione delle condizioni economiche delle parti, può attribuire al danneggiato se non il risarcimento, almeno un'equa indennità (art. 2017 secondo comma). In questa ipotesi, come nell'altra considerata nell'art. 2045, si prevede la trasferibilità dell'incidenza del danno da una sfera a un'altra, indice evidente di un dovere di mutua comprensione da parte dei consociati. Questo dovere può essere, posto perchè l'ordinamento corporativo non isola l'interesse del singolo, distaccandolo dalla vita di relazione, ma pone l'utilità generale nel crogiuolo che fonde ogni egoismo, per comporne viva materia di sano equilibrio, di armonia e di coordinazione per gli interessi di tutti.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 799
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2051 · fonte su Normattiva