Art. 206 c.c. — Azioni concesse ai creditori del marito
Articolo abrogato dalla l. 19 maggio 1975, n. 151.
Abrogato dal 20 settembre 1975 · versione 52 su Normattiva
Articolo abrogato dalla l. 19 maggio 1975, n. 151.
Abrogato dal 20 settembre 1975 · versione 52 su Normattiva
2 versioni dal 1942
Collegamenti
Art. 244 — Termini dell'azione di disconoscimento
… figlio ovvero dal giorno in cui e' venuta a conoscenza dell'impotenza di generare del marito al tempo del concepimento. Il marito puo' disconoscere il figlio nel termine di un anno che decorre dal giorno della nascita quando egli si trovava al tempo di questa …
Art. 175
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151…
Art. 243-bis — Disconoscimento di paternita'
… disconoscimento di paternita' del figlio nato nel matrimonio puo' essere esercitata dal marito, dalla madre e dal figlio medesimo. Chi esercita l'azione e' ammesso a provare che non sussiste rapporto di filiazione tra il figlio e il presunto padre. La sola dichiarazione…
Art. 275
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151…
Art. 54 — Misure cautelari e protettive
… strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, anche nei casi di cui agli articoli 25-sexies e 44, e per l'accesso alla liquidazione giudiziale, su istanza di parte, il tribunale puo' emettere i provvedimenti cautelari, inclusa la nomina di un custode…
Art. 152
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151…
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Non si è accolto l'emendamento suggerito in ordine all'art. 203. È più proprio infatti parlare di «sentenza passata in giudicato anzichè di «sentenza divenuta definitiva». Si è invece accolto l'emendamento relativo all'art. 204. È giusto, infatti, stabilire che siano a carico del marito le spese inerenti alla restituzione della dote, mentre non sarebbe stato esatto disporre, come faceva il progetto, che le spese del giudizio di separazione gravino sempre sul marito, perchè possono darsi casi in cui esse siano aumentate per colpa della moglie o in cui sia comunque preferibile compensarle tra le parti. Della comunione dei beni fra coniugi.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 129
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art206 · fonte su Normattiva