Art. 275 c.c. — Pena in caso di inammissibilita'
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Testo vigente dal 20 settembre 1975, tuttora in vigore · versione 52 su Normattiva
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Testo vigente dal 20 settembre 1975, tuttora in vigore · versione 52 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
2 versioni dal 1942
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
FILIAZIONE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DELLA PATERNITA' - GIUDIZIO DI DELIBAZIONE DELLA DOMANDA - COD. CIV., ARTT.274 E 275 - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 24 E 30, ULTIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSITENZA - QUESTIONE GIA' DECISA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Non e' fondata - in riferimento agli artt. 30, ultimo comma e 24 della Costituzione - la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 274 cod. civ. (prevedente il giudizio di delibazione sulla domanda volta ad ottenere la dichiarazione giudiziale di paternita'), 275 cod. civ. (contenente la previsione di sanzione per il caso dell'inammissibilita'), inquantoche' - come dalla Corte gia' rilevato con sentenza n. 70 del 1965 - la disciplina sopradetta "non contrasta con il principio che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti, ne' con il riconoscimento del diritto di azione per la ricerca della paternita'". In particolare non sussiste la prospettata violazione del diritto di difesa, in relazione alla "sommarieta'" del procedimento delibativo: atteso che i requisiti del "contraddittorio", "reclamabilita' del provvedimento" e "riproponibilita' della domanda in base ad elementi nuovi" (derivanti dalla menzionata sentenza 1965 n. 70 e recepiti nella legge 23 novembre 1971 n. 1047 "Proroga dei termini per la dichiarazione di paternita' e modificazione dell'art. 274 cod. civ." costituiscano altrettanti canali attraverso i quali il "diritto di difesa" ha modo di trovare ingresso e sviluppo nel giudizio preliminare ex art. 274 cod. civ., compatibilmente con la struttura peculiare del giudizio stesso e con le esigenze che questo e' volto a cautelare.
Riguarda ancheart. 274 Codice civile
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte costituzionale
Pronunce che hanno deciso della sorte di questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 274 e 275 del codice civile, sollevata, dall'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 24 e 30, ultimo comma, della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 maggio 1974. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VE…
ECLI:IT:COST:1974:140 · leggi il testo integrale
dichiara l'illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 274 del Codice civile per la parte in cui dispone che la decisione abbia luogo con decreto non motivato e non soggetto a reclamo, nonché per la parte in cui esclude la necessità che la decisione abbia luogo in contraddittorio e con assistenza dei difensori, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costitu…
ECLI:IT:COST:1965:70 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Collegamenti
Art. 79 — Contenuto dell'istanza
L'istanza e' redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilita', contiene: a) la richiesta di ammissione al patrocinio e l'indicazione del processo cui si riferisce, se gia' pendente; b) le generalita' dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica…
Art. 175
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151…
Art. 438 — Presupposti del giudizio abbreviato
… preliminare allo stato degli atti, salve le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo e all'articolo 441, comma 5. Non e' ammesso il giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo. La richiesta puo' essere proposta, oralmente o …
Art. 198
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151…
Art. 94 — Impossibilita' a presentare la documentazione necessaria ad accertare la veridicita
In caso di impossibilita' a produrre la documentazione richiesta dall'articolo 79, comma 3, questa e' sostituita, a pena di inammissibilita', da una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato. In caso di impossibilita' a produrre la …
Art. 152
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151…
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Il progetto definitivo (art. 286, capoverso primo), fissato il principio che non sono ammesse le indagini sulla paternità e sulla maternità nei casi in cui il riconoscimento è vietato, ribadiva questo principio per i figli incestuosi anche nell'ipotesi in cui eccezionalmente è ammesso il loro riconoscimento. Si è ritenuto che il medesimo criterio debba essere seguito per i figli adulterini nel caso in cui il loro riconoscimento può essere ammesso con decreto reale, e ciò come logica conseguenza della regola l'issata nell'art. 252, comma terzo, la quale, nel caso anzidetto, fa dipendere esclusivamente da una valutazione discrezionale dell'autorità amministrativa l'acquisto dello stato di figlio naturale. Naturalmente questo concetto non può valere per l'ipotesi in cui la riconoscibilità dipenda soltanto dallo scioglimento del matrimonio del genitore coniugato (art. 252, secondo comma). In tal caso, verificatasi la morte del coniuge offeso dall'adulterio, l'adulterino può liberamente esperire l'azione per la dichiarazione del rapporto di filiazione, e poichè lo scioglimento del matrimonio anzidetto potrebbe verificarsi in epoca successiva al raggiungimento della maggiore età del figlio, onde evitare che l'azione di ricerca della paternità potesse restare colpita dal termine di decadenza, previsto dall'art. 271, prima che fosse rimosso l'ostacolo alla sua esperibilità, il nuovo testo stabilisce espressamente (art. 271, primo comma) che il biennio utile per l'esercizio dell'azione da parte dell'adulterino decorre dalla data dello scioglimento del matrimonio del genitore, se lo scioglimento avviene successivamente al raggiungimento della maggiore età del figlio.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 151
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art275 · fonte su Normattiva