Per la sua impostazione e per il suo contenuto politico il libro del lavoro e quello che dà maggiore evidenza e rilievo ai lineamenti corporativi della riforma legislativa. Impostato sulla Carta del lavoro, il nuovo codice civile doveva quindi aprire il suo sistema al nuovo concetto del lavoro, in senso corporativo, e se pur non poteva sostituirsi alla legislazione corporativa nella disciplina particolare delle categorie professionali, doveva fissare nei suoi capisaldi lo statuto corporativo del lavoro in ogni sua manifestazione, organizzativa ed esecutiva, intellettuale tecnica e manuale. Rimandare tale statuto ad un codice speciale sarebbe stata un'abdicazione contraddittoria con la stessa premessa del nuovo codice civile. Perciò la soluzione maestra non poteva essere che la creazione nel sistema del codice di un nuovo libro, viva e diretta proiezione della Carta del lavoro, in cui trovasse organica disciplina tutto quel complesso di istituti che al lavoro più direttamente si ricollegano.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 804
Posto su queste basi, il nuovo libro scarsi elementi poteva attingere dal codice civile del 1865 ancora modellato sulle ideologie individualistiche della codificazione francese e sulle modeste esigenze di una economia prevalentemente artigiana e rurale. Basta ricordare che nel codice civile del 1865 i rapporti di lavoro sono ancora contenuti nell'arcaico guscio della locazione: che negli stessi rapporti di partecipazione agraria il codice civile pone in rilievo solo l'elemento locativo sacrificando l'elemento associativo; che il codice civile ignora l'impresa e che la società civile è rimasta nella sua gracilità legata all'originario schema romanistico, del tutto inadeguato ad inquadrare l'organizzazione sociale di un'impresa in senso moderno, anche nelle forme più elementari. Più vitali elementi il nuovo libro ha potuto trarre dai classici istituti del diritto commerciale, il quale nella sua evoluzione secolare, gloria della tradizione giuridica italiana, ha portato fino a noi l'impronta professionale e lo spirito sociale delle antiche corporazioni e delle antiche compagnie. Come nella crisi di trasformazione dell'antico mondo feudale verso la rinascenza gli istituti corporativi del diritto commerciale furono uno degli elementi di cristallizzazione di un nuovo ordine economico, così nella crisi del sistema economico ereditato dal secolo scorso, che ha portato a un nuovo ordine corporativo inserito nello Stato, molti secolari istituti del diritto commerciale trovano il clima naturale per rinverdire nel loro originario spirito corporativo, che invano le codificazioni del diritto commerciale del secolo scorso, pedisseque della codificazione napoleonica, avevano cercato di annullare. Vi è però questa eminente differenza: oggi il principio corporativo non è solo l'asse di orientamento del limitato settore dell'economia commerciale, ma domina totalitariamente l'intero campo dell'attività economica nazionale, compreso quel settore agricolo, che sembrava il più refrattario ai principi organizzativi e che invece con rapide tappe si è posto all'avanguardia del nuovo ordine corporativo. Il profilo professionale e corporativo del diritto commerciale ha cessato quindi di essere il privilegio di un ramo speciale del diritto per divenire il profilo generale del diritto dell'economia e del lavoro sul piano corporativo. Ciò naturalmente non significa obliterazione di quelle differenze strutturali tra i due tipi di economia agricola e commerciale, che corrispondono a un dato di natura insopprimibile, ma spiega come alcuni fondamentali aspetti della disciplina professionale dell'impresa commerciale possono ormai dominare un orizzonte più ampio nel sistema del nuovo diritto dell'economia e del lavoro. Da questo punto di vista il presente libro integra quel processo di unificazione tra diritto civile e commerciale, che orienta la riforma del diritto delle obbligazioni, pur facendo salvo lo statuto, speciale dell'impresa commerciale nei limiti in cui tale specialità è imposta dalla struttura della nostra economia.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 805
Il libro si apre con una norma di collegamento con la Carta del lavoro, le cui dichiarazioni, ai sensi della legge 30 gennaio 1941, n. 14, costituiscono i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato. La dich. II della Carta del lavoro che eleva il lavoro dell'imprenditore così come il lavoro del prestatore d'opera, il lavoro in tutte le sue forme, organizzative ed esecutive, intellettuali tecniche e manuali, alla funzione di dovere sociale, tutelato a questo titolo dallo Stato, costituisce la fondamentale premessa di questo libro e ne delimita l'orizzonte (art. 2060). Gli articoli 2061 e 2062 danno il quadro generale delle fonti nell'ordine corporativo dividendole in due gruppi, in relazione al loro oggetto. Nel primo gruppo (art. 2061) sono considerate le fonti aventi per oggetto l'ordinamento delle categorie professionali e cioè quelle concernenti l'inquadramento delle categorie stesse, l'organizzazione delle associazioni professionali, il collegamento tra esse e gli altri organi dello Stato. Per tale gruppo di fonti il codice si limita a una norma di rinvio. Nel secondo gruppo (art. 2062) sono considerate le fonti aventi per oggetto la disciplina dell'esercizio professionale delle attività economiche. In quest'ordine di fonti rientrano, accanto alle leggi e ai regolamenti, le norme corporative, della cui efficacia particolarmente il titola I si occupa, trattandosi di fonti che vertono sulla stessa materia regolata dal codice con funzione integratrice. Nel testo precedente erano menzionate anche le tariffe emanate dalle associazioni professionali: tale menzione non è stata riprodotta nel testo coordinato, perchè evidentemente nell'art. 2062 non potevano essere specificamente richiamati atti che non figurassero già indicati in via generale tra le fonti del diritto nelle disposizioni preliminari del codice. E ciò senza voler risolvere qui la questione se le tariffe suddette, sulle quali devono pure pronunziarsi gli organi corporativi, rientrino nel concetto di norme corporative o di regolamenti. Tuttavia la menzione delle tariffe è stata conservata in altri punti del codice (ad esempio, nell'art. 2233), sicchè dalla sua soppressione nell'art. 2062 non si può affatto arguire che si sia inteso negare o comunque sminuire l'efficacia giuridica delle tariffe. Fondato sulla diretta collaborazione delle categorie produttive con lo Stato, il corporativismo ha coperto la distanza prima intercorrente tra il comando della legge e l'autonomia del contratto individuale, con un sistema di fonti regolatrici in cui trova espressione l'autodisciplina delle categorie. La duttilità di queste fonti permette l'attuazione di un sistema di economia controllata, in sostituzione della vecchia economia liberale, senza vulnerare quell'esigenza fondamentale dell'economia che è l'aderenza della sua disciplina alle diverse situazioni. L'economia corporativa vuole essere infatti un'economia ordinata secondo direttive politiche unitarie, ma non un'economia uniforme, rigida e mortificata. È questa una suprema necessità di ogni tempo, ma sopratutto del nostro tempo, in cui l'economia italiana deve prepararsi a valorizzare il potenziale di lavoro del nostro popolo e ad assolvere gli imponenti compiti che la vittoria delle armi le assegnerà, portandola dal piano nazionale al piano imperiale. DELLE ORDINANZE CORPORATIVE E DEGLI ACCORDI ECONOMICI COLLETTIVI.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 807