Art. 2
[1]Compiti del servizio del lavoro.
[2]Il servizio del lavoro consiste nella prestazione della propria opera intellettuale o manuale presso le pubbliche amministrazioni o i pubblici servizi, le imprese, gli enti o le attivita' comunque necessari alla vita, alla difesa e alla efficienza della Nazione in guerra, anche se non mobilitati ai sensi del successivo art. 9.
Testo vigente dal 18 gennaio 1943, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva