Art. 208 c.c.

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[1]La moglie che ha ottenuto la separazione della dote ne ha la libera amministrazione.

[2]La dote rimane inalienabile, e le somme che la moglie riceve in soddisfazione di essa sono dotali e si devono impiegare con l'autorizzazione giudiziale.

[3]Nel caso in cui occorre provvedere a norma dell'art. 187, il tribunale puo' autorizzare l'alienazione anche se il marito non consente.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art208 · fonte su Normattiva