Art. 208 c.c.
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[1]La moglie che ha ottenuto la separazione della dote ne ha la libera amministrazione.
[2]La dote rimane inalienabile, e le somme che la moglie riceve in soddisfazione di essa sono dotali e si devono impiegare con l'autorizzazione giudiziale.
[3]Nel caso in cui occorre provvedere a norma dell'art. 187, il tribunale puo' autorizzare l'alienazione anche se il marito non consente.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975 · versione 0 su Normattiva