Come ho già osservato, nel sistema del nuovo codice il concetto generale d'impresa non è in funzione di dimensioni quantitative, ed è quindi tale da comprendere così la grande e la media impresa, come la piccola impresa. Non potrebbe essere altrimenti perchè, sotto l'aspetto generale, uniformi sono i criteri della disciplina corporativa, soprattutto per ciò che riguarda il regolamento del rapporto di lavoro nell'impresa. L'ordinamento corporativo, però, non ha affatto omesso di tenere conto che, sia dal punto di vista economico, sia sopratutto dal punto di vista sociale, la piccola impresa ha una posizione profondamente diversa da quella della grande e della media impresa, e in tale senso prevede per i piccoli imprenditori, così nel campo agricolo (coltivatori diretti del fondo), come nel campo industriale (artigiani) come nel campo commerciale (piccoli commercianti), un separato inquadramento sindacale. Della stessa esigenza il codice ha tenuto conto per riconoscere espressamente la figura speciale del piccolo imprenditore, adeguando il suo statuto alla sua speciale posizione economica e sociale (esenzione dall'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese, art. 2202; esenzione dell'obbligo di tenere le scritture contabili, art. 2214; ammissione dello scambio di mano d'opera o di servizi tra i piccoli imprenditori agricoli, art. 2139; esenzione dalle procedure del fallimento e del concordato preventivo, art. 2221). Non poteva essere materia del codice la fissazione dei particolari criteri di discriminazione tra agricoltore e coltivatore diretto del fondo, tra industriale e artigiano, tra commerciante e piccolo commerciante, poichè questi criteri sono legati alla particolare natura dei diversi settori della produzione. Il codice si limita pertanto a porre il criterio generale secondo cui deve considerarsi piccolo imprenditore, qualunque sia la natura della sua attività economica, colui che esercita un'attività professionale organizzata prevalentemente (si intende anche rispetto al capitale impiegato) con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia, esclusi naturalmente gli esercenti una professione intellettuale, che hanno un autonomo statuto (art. 2083).
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 836
Nel sistema del codice entra nel concetto d'impresa così l'impresa privata come l'impresa pubblica. L'economia corporativa non è una economia orientata verso lo statalismo. La Carta del lavoro, infatti, tutela e promuove l'iniziativa privata nel campo della produzione come lo strumento più efficace e più utile nell'interesse della Nazione (dich. VII). Tuttavia la Carta del lavoro riconosce la legittimità dell'intervento dello Stato nella produzione, anche sotto forma di gestione diretta, quando manchi o sia insufficiente l'iniziativa privata o quando siano in giuoco interessi politici dello Stato (dich. IX). Ciò risponde particolarmente all'attuale fase dell'economia, la quale, per effetto del progresso tecnico e dell'orientamento verso la produzione di massa, esige in molti casi l'organizzazione di imprese di vaste dimensioni, con investimenti ingenti di capitali e unità di comando sia sul mercato interno, sia sul fronte esterno, cioè un complesso di condizioni che può essere realizzato più facilmente dall'impresa pubblica che dall'impresa privata. Non può dunque affatto sorprendere che nell'attuale fase economica l'area in cui l'iniziativa privata deve cedere il posto all'impresa pubblica si sia notevolmente allargata. Vero è che lo Stato trova spesso conveniente organizzare le imprese da esso assunte nelle stesse forme dell'impresa privata - specialmente nella forma della società per azioni - nel quale caso non vi è luogo a parlare, in senso formale, di impresa pubblica. Ma anche se l'esercizio dell'impresa viene assunto da un ente pubblico con gestione diretta o se l'impresa si organizza come ente pubblico autonomo, non vi è una ragione aprioristica perchè l'impresa pubblica non sia assoggettata alla disciplina del codice civile che vale per l'impresa privata, in quanto quella e questa operino sullo stesso piano. Per i rapporti cui dà luogo l'attività esterna dell'impresa pubblica, l'assoggettamento di essi alla legge civile comune è di ovvia ragione, in quanto norme speciali non dispongano diversamente; in questo senso si è ritenuta superflua una particolare enunciazione, simile a quella dell'art. 7 del codice di commercio che si spiegava solo in considerazione della specialità della legge commerciale. Il nuovo codice fa però un ulteriore passo innanzi, in quanto applica lo stesso principio di parità alle imprese esercitate da enti pubblici anche per ciò che attiene alla disciplina professionale dell'imprenditore prevista dal presente libro (art. 2093) e alla disciplina dei rapporti di lavoro nell'organizzazione interna dell'impresa (art. 2129), ove la legge non disponga diversamente. Doveva solo tenersi conto della circostanza che, secondo la legislazione corporativa, non tutti gli enti pubblici che esercitano un'attività economica, ma solo particolari categorie di essi sono inquadrati nelle associazioni professionali e assoggettati alla disciplina corrispondente. In questo senso il codice opera una doverosa distinzione: se si tratta di imprese esercitate da enti pubblici inquadrati nelle associazioni professionali, lo statuto professionale dettato dal presente libro si applica all'ente pubblico integralmente; se si tratta di imprese esercitate da enti pubblici non inquadrati nelle associazioni professionali, lo statuto professionale dettato dal presente libro si applica solo limitatamente all'impresa da essi esercitata (art. 2093). Per quanto poi riguarda l'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese, l'art. 2201 limita quest'obbligo ai soli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 837
Lo statuto di diritto pubblico dell'imprenditore, in relazione al controllo spettante allo Stato sull'impresa, non poteva formare oggetto d'una disciplina diretta nel codice, per l'impossibilità di ridurre tale statuto a uno schema uniforme. Come si è già osservato, le modalità con cui lo Stato provvede al coordinamento della produzione e degli scambi nell'interesse dell'economia nazionale, non possono essere che in funzione delle diverse esigenze dei diversi rami della produzione e del diverso andamento della congiuntura economica. La disciplina dell'imprenditore da tale punto di vista non può quindi essere dettata che dalla legislazione speciale e dalla regolamentazione corporativa. Il codice si limita a tale riguardo a distinguere tra il controllo preventivo che lo Stato può esercitare nel momento costitutivo dell'impresa (art. 2084) e quello di carattere permanente che lo Stato può esercitare sullo stesso svolgimento della gestione dell'impresa (art. 2085), statuendo le opportune garanzie circa la forma delle norme istitutrici del controllo, secondo un retto principio di gerarchia nell'esercizio della funzione normativa da parte degli organi legislativi e corporativi. La richiesta della forma legislativa, per subordinare l'esercizio di determinate attività economiche a concessione od autorizzazione amministrativa e per sottoporre la gestione di determinate categorie d'imprese a particolari forme di vigilanza da parte dello Stato, intende essere una salvaguardia dell'iniziativa privata e una conferma dei necessari limiti in cui il potere normativo degli organi corporativi, secondo il nostro sistema, resta contenuto.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 838