Art. 2085 c.c. — Indirizzo della produzione
[1]Il controllo sull'indirizzo della produzione e degli scambi in relazione all'interesse unitario dell'economia nazionale e' esercitato dallo Stato, nei modi previsti dalla legge e dalle norme corporative.
[2]La legge stabilisce altresi' i casi e i modi nei quali si esercita la vigilanza dello Stato sulla gestione delle imprese.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva