Art. 209 c.c.Cessazione degli effetti della separazione

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[1]Per volonta' di entrambi i coniugi e dopo decreto di autorizzazione del tribunale la dote puo' essere riconsegnata al marito. La riconsegna deve essere fatta per atto pubblico, e dalla data di questo cessano gli effetti della separazione della dote.

[2]I creditori della moglie possono impugnare con l'azione revocatoria, quando ne ricorrono gli estremi, la riconsegna della dote.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975 · versione 0 su Normattiva

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art209 · fonte su Normattiva