Art. 210 c.c. — Modifiche convenzionali alla comunione legale dei beni
[1]((I coniugi possono, mediante convenzione stipulata a norma dell'articolo 162, modificare il regime della comunione legale dei beni purche' i patti non siano in contrasto con le disposizioni dell'articolo 161.
[2]I beni indicati alle lettere c), d) ed e) dell'articolo 179 non possono essere compresi nella comunione convenzionale.
[3]Non sono derogabili le norme della comunione legale relative all'amministrazione dei beni della comunione e all'uguaglianza delle quote limitatamente ai beni che formerebbero oggetto della comunione legale)).
Testo vigente dal 20 settembre 1975, tuttora in vigore · versione 52 su Normattiva