Art. 2097 c.c. — Durata del contratto di lavoro
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 APRILE 1962, N. 230
Testo vigente dal 15 agosto 1962, tuttora in vigore · versione 9 su Normattiva
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 APRILE 1962, N. 230
Testo vigente dal 15 agosto 1962, tuttora in vigore · versione 9 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
2 versioni dal 1942
Collegamenti
Art. 4 — Durata massima dell'orario di lavoro
I contratti collettivi di lavoro stabiliscono la durata massima settimanale dell'orario di lavoro. La durata media dell'orario di lavoro non puo' in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario…
Art. 902 — Tipi e durata del contratto
Il contratto di lavoro puo' essere stipulato a tempo determinato e a tempo indeterminato. Il contratto si reputa a tempo indeterminato se la fissazione del termine non risulta giustificata dalla specialita' del rapporto.…
Art. 20 — Divieti
L'apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non e' ammessa: a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; b) presso unita' produttive nelle quali si e' proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti…
Art. 19 — Apposizione del termine e durata massima
Al contratto di lavoro subordinato puo' essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto puo' avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: a) nei…
Art. 16 — Deroghe alla disciplina della durata settimanale dell'orario
Fatte salve le condizioni di miglior favore stabilite dai contratti collettivi, sono escluse dall'ambito di applicazione della disciplina della durata settimanale dell'orario di cui all'articolo 3: a) le fattispecie previste dall'articolo 4 del regio decreto-legge…
Art. 15 — Forma e comunicazioni
1. Il contratto di lavoro intermittente e' stipulato in forma scritta ai fini della prova e, oltre alle informazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, deve contenere i seguenti elementi: a) la natura variabile della…
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Questo va detto particolarmente per il contenuto del paragrafo 1, che, sotto il titolo della costituzione del rapporto, regola solo i pochi punti di questo tema che richiedono qualche disposizione particolare. Così per l'assunzione in prova l'art. 2096 conferma e generalizza la necessità dell'atto scritto, secondo la regola già sancita per il rapporto d'impiego, eccettuando tuttavia il caso che le norme corporative statuiscano diversamente, come deve ritenersi implicito nell'ipotesi che tali norme, per determinate categorie di prestatori di lavoro, prevedano come normale un preliminare periodo di prova. Le altre parti dell'art. 2096 riproducono regole già accolte nella prassi sindacale e nella giurisprudenza. Merita solo di essere segnalato il secondo comma che risolve una questione controversa nel senso che sembra più logico in relazione alla efficacia del vincolo contrattuale, e più equo in rapporto alla finalità della prova: dato che le parti hanno convenuto di procedere all'esperimento, è giusto che siano tenute ad attuarlo, sotto pena in caso contrario di dover rispondere dei danni. È salvo il diritto di recesso nel corso del periodo, ove questo non sia soggetto a un minimo di durata necessaria.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 847
L'art. 2097 conferma la regola generale che il contratto di lavoro si reputa a tempo indeterminato e, subordinando a rigorose condizioni la legittimità del termine, chiarisce, rispetto agli articoli 1 e 4 del R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, sull'impiego privato, che il requisito dell'atto scritto è necessario solo nel caso che il termine non sia già implicito nella specialità del rapporto; così pure chiarisce che solo quando il termine sia stabilito mediante atto scritto e non si giustifichi per la specialità del rapporto, si deve indagare se la sua apposizione non sia stata eventualmente ispirata dall'intento di eludere le disposizioni riguardanti il contratto a tempo indeterminato. Le ragioni del terzo e quarto comma dell'art. 2097 si intuiscono agevolmente. È logico presumere che la continuazione del rapporto dopo la scadenza del termine faccia venir meno l'originaria ragione d'essere di questo, salvo tuttavia che dalla volontà delle parti risulti il contrario. Esigenze di tutela della personalità del lavoratore e della sua libertà professionale, che avevano già ispirato il principio sancito nell'art. 1628 del codice del 1865, hanno poi consigliato di limitare a favore del lavoratore, entro un congruo periodo, di regola cinque anni, l'obbligatorietà del termine. Per i dirigenti il periodo è esteso a dieci anni, in considerazione della superiorità della loro posizione gerarchica ed economica, dei maggiori vantaggi che di solito essi ritraggono dal termine, come pure del fatto che il beneficio o i frutti, che dalla loro opera si ripromette l'imprenditore, maturano solo dopo un più lungo lasso di tempo.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 848
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2097 · fonte su Normattiva