Art. 2097 c.c.Durata del contratto di lavoro

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[1]Il contratto di lavoro si reputa a tempo indeterminato, se il termine non risulta dalla specialita' del rapporto o da atto scritto.

[2]In quest'ultimo caso l'apposizione del termine e' priva di effetto, se e' fatta per eludere le disposizioni che riguardano il contratto a tempo indeterminato.

[3]Se la prestazione di lavoro continua dopo la scadenza del termine e non risulta una contraria volonta' delle parti, il contratto si considera a tempo indeterminato.

[4]Salvo diversa disposizione delle norme corporative, se il contratto di lavoro e' stato stipulato per una durata superiore a cinque anni, o a dieci se si tratta di dirigenti, il prestatore di lavoro puo' recedere da esso trascorso il quinquennio o il decennio, osservata la disposizione dell'art. 2118.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 15 agosto 1962 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2097 · fonte su Normattiva