Art. 2097 c.c. — Durata del contratto di lavoro
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[1]Il contratto di lavoro si reputa a tempo indeterminato, se il termine non risulta dalla specialita' del rapporto o da atto scritto.
[2]In quest'ultimo caso l'apposizione del termine e' priva di effetto, se e' fatta per eludere le disposizioni che riguardano il contratto a tempo indeterminato.
[3]Se la prestazione di lavoro continua dopo la scadenza del termine e non risulta una contraria volonta' delle parti, il contratto si considera a tempo indeterminato.
[4]Salvo diversa disposizione delle norme corporative, se il contratto di lavoro e' stato stipulato per una durata superiore a cinque anni, o a dieci se si tratta di dirigenti, il prestatore di lavoro puo' recedere da esso trascorso il quinquennio o il decennio, osservata la disposizione dell'art. 2118.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 15 agosto 1962 · versione 0 su Normattiva