Art. 212 c.c. — Amministrazione e godimento dei beni parafernali
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[1]La moglie ha il godimento e l'amministrazione dei beni parafernali.
[2]Se al marito e' stata conferita la procura ad amministrare tali beni, con l'obbligo di render conto dei frutti, egli e' tenuto verso la moglie come qualunque altro procuratore.
[3]Se il marito ha goduto i beni parafernali senza procura e la moglie non ha fatto opposizione con atto scritto, ovvero se il marito li ha goduti con procura ma senza l'obbligo di render conto dei frutti, egli e i suoi eredi, a richiesta della moglie o allo scioglimento del matrimonio, sono tenuti a consegnare i frutti esistenti e non rispondono per quelli gia' consumati.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975 · versione 0 su Normattiva