Art. 214 c.c. — Obbligazioni della moglie per il godimento dei beni del marito
Articolo abrogato dalla l. 19 maggio 1975, n. 151.
Abrogato dal 20 settembre 1975 · versione 52 su Normattiva
Articolo abrogato dalla l. 19 maggio 1975, n. 151.
Abrogato dal 20 settembre 1975 · versione 52 su Normattiva
2 versioni dal 1942
Collegamenti
Art. 5
PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56…
Art. 175
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151…
Art. 202
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151 65 ------------- AGGIORNAMENTO (65) La Corte Costituzionale, con sentenza 14 - 19 gennaio 1987, n. 6 (in G.U. 1a s.s. 28/1/1987, n. 5) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 202, comma primo, …
Art. 152
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151…
Art. 156
… redditi dell'obbligato. Resta fermo l'obbligo di prestare gli alimenti di cui agli articoli 433 e seguenti. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, …
Art. 198
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151…
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Non si è accolto l'emendamento suggerito in ordine all'art. 203. È più proprio infatti parlare di «sentenza passata in giudicato anzichè di «sentenza divenuta definitiva». Si è invece accolto l'emendamento relativo all'art. 204. È giusto, infatti, stabilire che siano a carico del marito le spese inerenti alla restituzione della dote, mentre non sarebbe stato esatto disporre, come faceva il progetto, che le spese del giudizio di separazione gravino sempre sul marito, perchè possono darsi casi in cui esse siano aumentate per colpa della moglie o in cui sia comunque preferibile compensarle tra le parti. Della comunione dei beni fra coniugi.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 129
Erano sorti dubbi sulla opportunità di mantenere questo istituto, che è praticato solo in poche regioni e tende anzi a cadere in desuetudine. Senonchè è stato considerato che la comunione risponde pienamente, oltre che alle esigenze della vita moderna, a un alto senso di equità, poichè assicura alla moglie, che lavora, i frutti della sua collaborazione nella società familiare. Per verità, se non era giustificata la riforma proposta dalla Commissione Reale, che aveva esteso la portata della comunione e incoraggiata largamente la costituzione convenzionale di essa, non sarebbe neppure opportuno sopprimere un istituto, che può dare felici risultati specialmente per garentire la condizione della moglie di fronte al marito. 131. Era stato suggerito di rendere obbligatoria l'annotazione nei registri immobiliari dell'acquisto di immobili effettuato dall'uno o dall'altro coniuge durante la comunione, che invece, secondo l'art. 214 del progetto (218 del nuovo testo), era soltanto facoltativa. Non si è creduto opportuno di accogliere la proposta, perchè la inosservanza di tale obbligo sarebbe priva di sanzione.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 130
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art214 · fonte su Normattiva