Art. 214 c.c.Obbligazioni della moglie per il godimento dei beni del marito

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Le disposizioni degli articoli 212 e 213 si applicano anche al caso in cui la moglie ha avuto l'amministrazione e il godimento dei beni del marito.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975 · versione 0 su Normattiva

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art214 · fonte su Normattiva