Art. 2166 c.c. — Obblighi del concedente
Il concedente deve consegnare il fondo in istato di servire alla produzione alla quale e' destinato.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Il concedente deve consegnare il fondo in istato di servire alla produzione alla quale e' destinato.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Collegamenti
Art. 1617 — Obblighi del locatore
Il locatore e' tenuto a consegnare la cosa, con i suoi accessori e le sue pertinenze, in istato da servire all'uso e alla produzione a cui e' destinata.…
Art. 1091 — Obblighi del concedente fino al luogo di consegna dell'acqua
Se il titolo non dispone diversamente, il concedente dell'acqua di una fonte o di un canale e' tenuto verso gli utenti a eseguire le opere ordinarie e straordinarie per la derivazione e condotta dell'acqua fino al punto in cui ne fa la consegna, a mantenere in…
Art. 41 — Obblighi degli istituti mutuanti verso il Fondo
Gli istituti autorizzati a concedere prestiti, alla fine di ogni mese e, in ogni caso, non oltre sessanta giorni dalla data della concessione della garanzia devono versare al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato le ritenute eseguite a norma dell'art. 27 …
Art. 2145 — Diritti ed obblighi del concedente
Il concedente conferisce il godimento del podere, dotato di quanto occorre per l'esercizio dell'impresa e di un'adeguata casa per la famiglia colonica. La direzione dell'impresa spetta al concedente, il quale deve osservare le norme della buona tecnica agraria…
Art. 2167 — Obblighi del colono
Il colono deve prestare il lavoro proprio secondo le direttive del concedente e le necessita' della coltivazione. Egli deve custodire il fondo e mantenerlo in normale stato di produttivita'; deve altresi' custodire e conservare le altre cose affidategli dal concedente…
Art. 960 — Obblighi dell'enfiteuta
L'enfiteuta ha l'obbligo di migliorare il fondo e di pagare al concedente un canone periodico. Questo puo' consistere in una somma di danaro ovvero in una quantita' fissa di prodotti naturali. L'enfiteuta non puo' pretendere remissione o riduzione del canone per…
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
In relazione alla sostanza economica del contratto e agli interessi delle parti, la colonia è contratta per il tempo necessario affinchè il colono possa svolgere e portare a compimento un ciclo normale di rotazione delle colture praticate nel fondo; se non si fa luogo a rotazione di colture, la colonia non può avere una durata inferiore a due anni (art. 2165).
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 885
L'obbligo principale del concedente è quello di consegnare il fondo in istato da servire alla produzione alla quale è destinato (art. 2166). L'obbligo principale del colono è quello di prestare il lavoro secondo le direttive del concedente e le necessità della coltivazione. Il colono deve inoltre custodire il fondo e mantenerlo in normale stato di produttività e custodire e conservare le altre cose affidategli dal concedente con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 2167).
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 886
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2166 · fonte su Normattiva