Art. 217 c.c. — Amministrazione e godimento dei beni
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Sono oggetto della comunione il godimento dei beni mobili e immobili, presenti e futuri, dei coniugi e, inoltre, gli acquisti fatti durante la comunione dall'uno o dall'altro coniuge a qualunque titolo, tranne quelli derivanti da donazione o da successione ovvero fatti col prezzo dell'alienazione della cosa gia' appartenente in proprio a uno dei coniugi, purche' in quest'ultimo caso cio' risulti espressamente dall'atto di acquisto.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975 · versione 0 su Normattiva