Art. 2171 c.c. — Nozione
[1]Nella soccida semplice il bestiame e' conferito dal soccidante.
[2]La stima del bestiame all'inizio del contratto non ne trasferisce la proprieta' al soccidario.
[3]La stima deve indicare il numero, la razza, la qualita', il sesso, il peso e l'eta' del bestiame e il relativo prezzo di mercato. La stima serve di base per determinare il prelevamento a cui ha diritto il soccidante alla fine del contratto, a norma dell'art. 2181.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva