Art. 2186 c.c.
Nozione e norme applicabili
[1]Si ha rapporto di soccida anche quando il bestiame e' conferito dal soccidario e il soccidante conferisce il terreno per il pascolo.
[2]In tal caso il soccidario ha la direzione dell'impresa e al soccidante spetta il controllo della gestione.
[3]Si osservano inoltre le disposizioni dell'art. 2184 e, in quanto applicabili, quelle dettate per la soccida semplice.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva