Art. 2173 c.c. — Direzione dell'impresa e assunzione di mano d'opera
[1]La direzione dell'impresa spetta al soccidante, il quale deve esercitarla secondo le regole della buona tecnica dell'allevamento.
[2]La scelta di prestatori di lavoro, estranei alla famiglia del soccidario, deve essere fatta col consenso del soccidante, anche quando secondo la convenzione o gli usi la relativa spesa e' posta a carico del soccidario.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva